Manca poco più di un mese alla scadenza di alcune disposizioni normative contenute nel famoso Decreto Pisanu (“Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale“) approvati a distanza di pochi giorni dai tragici attentati di Londra del luglio 2005. Com’è noto, il Decreto impone anche l’obbligo di identificare tutti i fruitori dei servizi di connettività. Vietando le connessioni anonime ad Internet ed imponendo ai fornitori di conservare un registro con l’annotazione di indirizzo IP e numero di telefono identificanti l’utente collegato, il Decreto Pisanu ha di fatto rappresentato, in questi anni, “un freno allo sviluppo ed alla diffusione di postazioni pubbliche di accesso ad Internet”. Lo scrive l’On. Roberto Cassinelli che si è fatto promotore, insieme con altri dodici deputati, di una proposta di legge avente come obiettivo quello di rivedere le disposizioni del Decreto Pisanu (155/2005) relative alle modalità di identificazione dell’utente. Secondo l’articolo 7, comma 4, della legge 155/2005, l’utente deve essere sempre e comunque identificato, e l’unico strumento utile a tale identificazione è la presentazione di un documento d’identità. Cassinelli ricorda come tale comma, diversamente rispetto a quanto affermato da alcuni, non ha scadenza. Una revisione della normativa, quindi, appare oggi assai auspicabile. “E’ opportuno evidenziare che nessun Paese occidentale adotta una normativa tanto restrittiva: neppure gli Stati Uniti, le cui leggi contro il terrorismo sono le più severe del mondo”, ha dichiarato Cassinelli.
Con la proposta di legge n. 2962, il legislatore vuole aprire la strada all’eventualità in cui l’utente possa usufruire di connessioni Internet pubbliche senza essere affatto identificato. Vista la delicatezza dell’argomento viene delegato il Ministro dell’interno a stabilire, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro della pubblica amministrazione e innovazione, i casi in cui resta necessaria l’identificazione dell’utente.
La proposta vuole comunque sancire l’attuabilità di procedure di indentificazione, ove necessarie, che non richiedano l’esibizione di un documento d’identità da parte dell’utente interessato a fruire di un servizio di connettività. Le procedure applicabili potranno così essere svincolate dall’interazione personale tra utente ed operatore, preservando il carattere di immediatezza delle nuove tecnologie e, contemporaneamente, senza mettere a repentaglio la sicurezza pubblica.
Un esempio? Il riconoscimento dell’utente e quindi l’accertamento della sua identità può avvenire attraverso i dati associati alla carta SIM del suo telefonino. L’utente, per richiedere l’accesso ad un servizio wireless pubblico, ad esempio, inserirà il suo numero di telefono mobile. Dopo qualche minuto riceverà un SMS con una chiave di accesso da usare per collegarsi. Dal momento che l’accertazione dell’identità dell’utente è stata eseguita a priori, al momento dell’acquisto della “SIM card”, si tratta questo di un buon meccanismo per velocizzare l’intera procedura.
Di recente la multinazionale McDonald’s aveva implementato un approccio simile. Con lo scopo di fornire servizi di connettività wireless ai clienti dei propri punti di ristoro, il colosso aveva aperto un tavolo di discussione con il Ministero delle Comunicazioni. Per evitare la fotocopia della carta d’identità, che avrebbe reso quasi impossibile la fornitura del servizio in locali frequentati come quelli di McDonald’s, si è ricorso a una procedura di iscrizione online che oltre ai dati personali dell’utente prevede l’inserimento del numero di carta d’identità e di quello del cellulare.
Cliccando qui è possibile consultare (formato PDF) il testo integrale della proposta di legge.