Tariffe telefoniche e dati: aumenti dei prezzi e modifiche contrattuali 2024

In vista aumenti dei prezzi delle tariffe telefoniche e Internet: gli operatori possono adeguare i canoni all'andamento dell'inflazione ma l'utente deve approvare espressamente e per iscritto la modifica contrattuale.

Poco prima di Natale, AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) ha approvato e pubblicato il nuovo regolamento in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche. Gli operatori di telecomunicazioni devono adeguare i rispettivi modelli contrattuali e adottare tutte le misure necessarie affinché gli utenti finali dispongano, prima della conclusione del contratto, delle informazioni elencate nel provvedimento. Sebbene il fine ultimo, come evidenziato dall’Autorità, sia quello di offrire maggiori tutele agli utenti finali, il nuovo regolamento potrebbe portare ad aumenti delle tariffe telefoniche e dati nel corso del 2024. Curiosamente, considerata la portata del provvedimento, fino ad oggi se ne è parlato tutto sommato piuttosto poco.

Nel nostro articolo vogliamo concentrarci sulle novità più importanti contenute nel regolamento AGCOM, evidenziandone l’impatto reale per i consumatori, per le microimprese, le piccole
imprese e organizzazioni senza scopo di lucro.

Aumenti delle tariffe telefoniche figlie degli adeguamenti contrattuali

Gli operatori di telecomunicazioni non sono autorizzati ad applicare le tariffe che ritengono più opportune e maggiormente in linea con il loro business. Le politiche di prezzo via via applicate devono infatti passare al vaglio dell’AGCOM, che definisce il perimetro entro il quale ciascun fornitore può muoversi.

I principali operatori, tuttavia, hanno spesso lamentato l’applicazione di tariffe troppo basse, soprattutto se paragonate con l’andamento dell’inflazione. Così, hanno proposto di applicare una serie di modifiche sui contratti in essere, introducendo allo stesso tempo nuovi “standard” per i contratti stipulati ex novo con gli utenti finali.

Adeguamento dei prezzi all’inflazione

Esaminando il testo del regolamento AGCOM, si apprende che l’Autorità ha solo parzialmente accolto le istanze degli operatori. Questi ultimi, infatti, hanno la facoltà di proporre ai clienti modifiche delle condizioni contrattuali e possono effettivamente prevedere un adeguamento periodico all’indice dei prezzi al consumo. L’applicazione delle nuove tariffe, tuttavia, può avvenire solo dietro esplicita accettazione, in forma scritta, da parte dell’utente finale. Nel caso in cui l’utente non accettasse la modifica, devono obbligatoriamente restare in vigore le condizioni contrattuali già previste (articolo 8-quater).

AGCOM chiarisce inoltre che l’indice di riferimento da prendere in considerazione per adeguare le tariffe telefoniche è il FOI (Indice Nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati). Si tratta dell’unico strumento che può essere utilizzato per valutare l’andamento dell’inflazione e modulare i prezzi proposti annualmente ai clienti, titolari di contratti per servizi di telecomunicazioni.

Ovviamente se l’inflazione dovesse scendere, anche i prezzi delle tariffe telefoniche dovranno a loro volta abbassarsi. Per i contratti legati all’indice FOI, quindi, l’operatore è chiamato ad adeguare i prezzi offrendo canoni più ridotti agli utenti finali.

In quale caso l’utente può passare a un’offerta senza adeguamento all’indice FOI

Anche qualora l’abbonato avesse accettato un contratto con adeguamento all’indice FOI, nel caso in cui i prezzi dei canoni di abbonamento subissero una variazione superiore al 5%, l’utente può comunque chiedere all’operatore il passaggio a un’offerta commerciale con analoghe caratteristiche, che non preveda il meccanismo di adeguamento. Questo tipo di migrazione deve avvenire senza costi per l’utente. Il recesso, quindi, non è previsto a valle di un adeguamento tariffario che segua l’inflazione. A meno che la variazione rispetto ai prezzi applicati non superi proprio il tetto del 5%.

Contratti contenenti correttivi

Nel documento approvato da AGCOM, si stabilisce che i prezzi proposti dai provider di telecomunicazioni e accettati dai clienti, non possano lievitare sulla base di correttivi arbitrariamente applicati. In generale, quindi, l’operatore non può “farsi da solo una tariffa” aggiungendo dei corrispettivi addizionali rispetto alla variazione restituita dall’indice FOI.

In ogni caso, l’eventuale applicazione di un adeguamento tariffario all’inflazione (indice FOI), non può avvenire, in prima battuta, prima di 12 mesi dalla stipula del contratto.

Sono nulle le clausole di adeguamento che non prevedono l’esplicita conferma dell’utente

Alcuni operatori di telecomunicazioni italiani, hanno già previsto nei loro contratti l’adeguamento all’inflazione inserendo clausole che AGCOM già oggi non ritiene valide. L’introduzione di una “modulazione” dei prezzi sulla base dell’indice FOI, infatti, non è ammissibile allorquando il cliente non l’avesse approvata in modo esplicito e per iscritto.

AGCOM precisa quindi che eventuali clausole di adeguamento dei prezzi al consumo già comunicate e introdotte in passato nei contratti, devono considerarsi nulle in assenza della raccolta
di un consenso esplicito. Consenso che a questo punto, verosimilmente, i vari provider cercheranno di ottenere nel più breve tempo possibile. Diversamente, dovranno applicare tariffe fisse concordate con ciascun cliente per non vedersi arrivare richieste di recesso senza costi.

Quando è possibile recedere

Gli utenti finali hanno il diritto di recedere dal contratto o di cambiare operatore, senza incorrere in alcuna penale né nell’applicazione dei costi di disattivazione, dopo l’avvenuta comunicazione di modifiche delle condizioni contrattuali. Ciò tranne nel caso in cui le modifiche siano esclusivamente a vantaggio dell’utente finale oppure risultino di carattere puramente amministrativo e non abbiano alcun effetto negativo sull’utente finale o, ancora, siano imposte direttamente dal diritto dell’Unione così come dalla normativa nazionale.

L’Autorità stabilisce inoltre che in caso significative difformità, continuative o frequentemente ricorrenti, delle prestazioni della connessione rispetto ai valori minimi indicati contrattualmente (download, upload, latenza, tasso massima di perdita dei pacchetti), l’utente finale ha il diritto di recedere dal contratto senza incorrere in alcun costo, fatto salvo il diritto agli indennizzi previsti dal contratto o dalla regolamentazione di settore per i disservizi subiti.

Per certificare la velocità Internet in caso di mancato rispetto del contratto, AGCOM offre ancora oggi l’utilità gratuita Ne.Me.Sys. (Network Measurement System), della quale abbiamo abbondantemente parlato in passato.

Obblighi di informazione sui contratti

Nella fase antecedente la stipula del contratto, ogni operatore si impegna a fornire indicazione dei livelli minimi di qualità del servizio e gli specifici parametri di qualità garantiti. Laddove non sia offerto alcun livello minimo di qualità del servizio, ciò deve essere comunicato.

Per quanto riguarda i prezzi, gli operatori sono chiamati a dettagliare eventuali costi ricorrenti o legati al consumo. Ad esempio, nel caso in cui un’offerta flat prevedesse l’applicazione di tariffe particolari al superamento di una certa soglia (numero di Gigabyte scambiati, minuti di chiamate, SMS inviati,…), il provider deve specificare chiaramente i costi ai quali va incontro l’utente.

Nello specifico, gli operatori sono tenuti a fornire una sintesi contrattuale in modo da informare l’utente sulle principali condizioni, prima che esse siano effettivamente accettate:

  • il nome, l’indirizzo e i recapiti dell’operatore e, se diversi, i recapiti per eventuali reclami;
  • le principali caratteristiche di ciascun servizio fornito inclusi eventuali meccanismi di
    indicizzazione;
  • i rispettivi prezzi per attivare il servizio di comunicazione elettronica e per i costi ricorrenti o legati al consumo, qualora il servizio sia fornito a fronte di un pagamento diretto in denaro;
  • la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e risoluzione;
  • la misura in cui i prodotti e i servizi sono progettati per gli utenti finali con disabilità;
  • gli strumenti utilizzabili per monitorare servizi di accesso a Internet o di comunicazione fatturati sulla base del consumo in termini di tempo o volume.

Durata dei contratti

AGCOM ribadisce che i contratti per i servizi di telecomunicazioni non possono avere una durata iniziale, al momento della stipula, superiore a 24 mesi. Inoltre, gli operatori devono avere nel loro “catalogo” almeno un’offerta con durata annuale.

Con almeno due mesi di anticipo rispetto alla proroga automatica del contratto, gli operatori devono informare l’utente finale circa la fine dell’impegno contrattuale. La comunicazione deve contenere le indicazioni in merito alle modalità di disdetta del contratto e i riferimenti alle migliori tariffe relative ai servizi del provider.

Il fornitore è inoltre obbligato a fornire informazioni in merito alle migliori tariffe almeno una volta all’anno. Sui siti Web di ciascun operatore deve essere inoltre aggiunta una sezione Migliori tariffe, contenente il prezzo più vantaggioso che l’azienda può fornire a parità di contenuti.

Cambio di operatore non richiesto

La nuova normativa mette inoltre nero su bianco che nei casi in cui dovesse registrarsi un cambio di operatore non richiesto dall’utente finale, l’operatore responsabile non deve pretendere alcun corrispettivo per le prestazioni erogate, attivandosi contemporaneamente per la corresponsione degli indennizzi dovuti oltre che per il rimborso delle somme versate dall’abbonato in ragione del trasferimento. Osserva inoltre AGCOM che il cliente può richiedere anche il ripristino delle condizioni tecniche e contrattuali preesistenti, se tecnicamente possibile.

Il contratto deve comunque riportare il riferimento agli indennizzi in favore degli utenti finali in caso di mancato rispetto degli obblighi da parte degli operatori, compresi i ritardi o abusi relativi alle operazioni di passaggio.

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