Seggiolino anti abbandono e dispositivi alternativi: ancora tanta confusione

Dietrofront circa l'obbligo di installare seggiolini e dispositivi anti abbandono in auto per il trasporto di bambini di età inferiore a quattro anni. Moratoria fino al 1° marzo 2020 confermata dal Ministero. A nostro avviso è però essenziale riflettere bene sulle specifiche tecniche dei dispositivi proposti sul mercato.

In questi giorni, dopo la diffusione della notizia dell’entrata in vigore del provvedimento che obbliga tutti gli automobilisti che trasportano bambini di età inferiore ai 4 anni di dotarsi di un seggiolino o di un dispositivo anti abbandono, è letteralmente esploso il numero delle ricerche in rete su questo argomento.

Idealo, portale internazionale di comparazione prezzi leader in Europa, analizzando i propri dati relativi all’Italia, ha evidenziato un aumento pari al 6040% delle ricerche online nella categoria “Accessori per seggiolini auto” nei soli ultimi quattro giorni.

Innanzi tutto, va detto che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella persona della ministra Paola De Micheli, ha confermato una moratoria fino al 1° marzo 2020: ciò significa che l’obbligo slitterà ancora, fino alla data indicata.

Nel frattempo, è comunque bene riflettere sui requisiti per i dispositivi e i seggiolini anti abbandono fissati dal Decreto tenendo presente che ancora oggi molti produttori non si sono adeguati e che c’è ancora tanta confusione tra chi progetta, realizza e commercializza questi prodotti.


Secondo quanto stabilito, i dispositivi possono essere già integrati nel seggiolino oppure possono costituire una dotazione di base o un accessorio del veicolo oppure, ancora, essere indipendenti sia dal seggiolino che dal veicolo.

Come spiega la stessa Polizia di Stato, i dispositivi aggiuntivi non debbono essere necessariamente omologati ma debbono comunque soddisfare i requisiti tecnici definiti nel testo del Decreto.
In particolare, il dispositivo anti abbandono deve – ovviamente – segnalare l’eventuale abbandono di un bambino di età inferiore a 4 anni, sul veicolo sul quale è trasportato. La segnalazione deve avvenire in maniera tale da attirare l’attenzione del conducente tempestivamente attraverso indicazioni visive e acustiche o visive e aptiche (con quest’ultimo termine si fa riferimento ad azioni meccaniche come ad esempio vibrazioni che possano essere percepite sulla pelle, ad esempio con un dispositivo indossabile). I segnali devono inoltre essere “percepibili all’interno o all’esterno del veicolo“.

Si legge, ancora, che “il dispositivo anti abbandono deve essere in grado di attivare il sistema di comunicazione” ma, riferendosi a tale sistema anti abbandono, il Decreto fa presente che i dispositivi “possono essere dotati di un sistema di comunicazione automatico per l’invio, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili, di messaggi o chiamate“.
A nostro avviso c’è un “conflitto” nell’utilizzo dei verbi modali “dovere” e “potere” perché se è certo che il seggiolino o il dispositivo anti abbandono debbano usare segnali visivi e acustici (o aptici) il requisito relativo all’invio di SMS o all’effettuazione di chiamate telefoniche appare più “fumoso”.
Posto di attribuire all’uso del verbo “dovere” al punto e) dell’allegato A) carattere assorbente, allora il dispositivo anti abbandono dovrà essere in grado di inviare messaggi ed effettuare chiamate nel caso in cui il bambino venisse lasciato sul sedile dell’auto e il conducente si allontanasse fisicamente dal mezzo.
Dal momento che il conducente dovrebbe essere già avvisato con segnalazioni visuali, acustiche e aptiche, il dispositivo anti abbandono potrebbe essere programmato in maniera tale da allertare altri contatti (ad esempio il coniuge o un parente) circa la situazione di potenziale pericolo.

Se alimentato a batteria, inoltre, il dispositivo deve essere in grado di segnalare al conducente livelli bassi di carica rimanente in maniera tale da non vanificare la protezione. Ogni volta che il dispositivo anti abbandono viene attivato, un segnale di conferma mostrato al conducente deve confermare l’abilitazione.

Il Decreto puntualizza che il dispositivo anti abbandono deve essere in grado di attivarsi automaticamente a ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente del veicolo.

Come abbiamo visto già oltre un anno fa (articolo Seggiolini anti abbandono obbligatori per legge: da chiarire le misure tecniche) sono tanti i seggiolini e i dispositivi anti abbandono tra i quali è possibile scegliere.

Buona parte degli accessori installabili sui vecchi seggiolini per auto funziona dialogando via Bluetooth con lo smartphone del conducente: appositi sensori controllano la presenza del bimbo e mettono in allerta il soggetto adulto nel caso in cui questi dovesse allontanarsi dall’auto.
C’è però un problema di fondo: cosa accadrebbe allorquando il bambino venisse posizionato in macchina a Bluetooth spento? In molti casi il dispositivo installato sul seggiolino non richiama l’attenzione del conducente e la riproduzione di messaggi d’allerta è spesso affidata a un’app installata sul telefono. E ancora, cosa succederebbe se l’adulto avesse lo smartphone spento?
Il rischio è che la sicurezza del sistema anti abbandono sia influenzata, ancora una volta, dal “fattore umano”.

In molti casi si potrà infatti verificare come l'”intelligenza” del meccanismo anti abbandono sia sbilanciata e spostata prevalentemente lato smartphone. È sempre bene quindi controllare con attenzione le specifiche tecniche di dispositivi sul sito dei vari produttori.
Il Decreto non indica in maniera puntuale se il dispositivo anti abbandono debba essere totalmente indipendente e la tendenza dei più è considerare che il sistema anti abbandono composto da accessorio per seggiolini e smartphone collegato via Bluetooth sia assolutamente regolare. Se da un lato è quindi piuttosto semplice difendersi dalle sanzioni ed evitare la decurtazione di punti sulla patente (i produttori dichiareranno che i loro prodotti sono conformi ai requisiti fissati dal Decreto), sarebbe buona cosa verificare con attenzione, in proprio, le modalità di funzionamento di ciascun prodotto optando per i dispositivi in grado di funzionare anche in maniera del tutto indipendente senza appoggiarsi a strumenti che possono essere spenti, posti in modalità aereo o in assenza della copertura di rete oppure con modulo Bluetooth disabilitato.

Per non parlare della prescrizione “percepibili all’interno o all’esterno del veicolo” ancora una volta contenuta nel testo del Decreto: sarebbe stato forse opportuno indicare “all’interno e all’esterno del veicolo“. Diversamente, come detto, può essere ritenuto accettabile un semplice dispositivo che avvisa il conducente solo quando si allontana dalla vettura creando però un pericoloso “buco” nel caso in cui il suo smartphone o qualunque indossabile alimentati a batteria non fossero raggiungibili.
È vero che tra i requisiti si legge “se alimentato a batteria, inoltre, il dispositivo deve essere in grado di segnalare al conducente livelli bassi di carica rimanente” ma, ancora una volta, si fa riferimento all’accessorio installato sul seggiolino per auto oppure all’eventuale sistema smartphone più dispositivo? Ci auguriamo venga presto fatta un po’ di chiarezza.

Ti consigliamo anche

Link copiato negli appunti