Pubblicare la foto di un’altra persona sui social network come Facebook e Twitter è reato. Lo hanno ricordato i giudici della Corte di Cassazione in una recente sentenza facendo riferimento al reato di sostituzione di persona: basta quindi solamente la pubblicazione di una foto altrui, tesa a trarre in inganno gli utenti per commettere una grave violazione del codice penale.
“Integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.), la condotta di colui che crei ed utilizzi un “profilo” su social network, utilizzando abusivamente l’effige di una persona del tutto inconsapevole, al fine di comunicare con altri iscritti e di condividere materiale in rete“, hanno fatto presente i giudici della suprema corte.
Fulvio Sarzana, uno dei massimi esperti italiani di tematiche legate ai diritti fondamentali e rete Internet, ricorda dalle colonne del suo blog come non sia la prima volta che viene assunta una decisione simile.
In questo caso, però, il soggetto condannato non aveva utilizzato il nome e cognome del terzo ma si era “limitato” a pubblicare una sua foto sul profilo utilizzando però un nickname che in qualche modo richiamava la vera identità dell’altra persona. Alla foto pubblicata sul social network era stata poi abbinata una frase irrispettosa.
In passato la Cassazione aveva sanzionato un individuo che aveva registrato una casella di posta elettronica specificando i dati di un terzo, del tutto all’oscuro. Più di recente, nel 2013, i giudici hanno invece ritenuto colpevole un utente che, per ritorsione contro l’ex datore di lavoro, ne aveva pubblicato online numeri telefonici ed altri dati identificativi.