Per l’avvocato generale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Pedro Cruz Villalón, i provider Internet sono obbligati ad attivarsi, su indicazione del giudice, per bloccare l’accesso a siti Internet e servizi web che permettono o comunque facilitano il download di materiale pirata. “I fornitori di accesso a Internet vanno considerati come intermediari” della comunicazione – ed è questo ormai un aspetto acclarato – ma, sempre secondo Villalón, i vari stati dell’Unione europea “devono assicurare che i titolari dei diritti d’autore possano chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti di intermediari i cui servizi siano utilizzati da un terzo per violare i loro diritti“.
L’avvocato generale della Corte di Giustizia, insomma, avalla il comportamento sin qui tenuto, ad esempio, da alcuni giudici italiani che hanno frequentemente disposto l'”oscuramento”, attraverso la modifica dei record DNS o a livello di traffico IP, di siti Internet utilizzati per distribuire materiale soggetto a copyright senza l’autorizzazione dei detentori dei diritti.
Il parere di Villalón è importante perché viene solitamente fatto proprio in tutte le successive decisioni della Corte Europea.
I provider Internet, insomma, non sono tenuti ad agire preventivamente e di propria sponte ma debbono immediatamente attenersi ai provvedimenti dei giudici. Il traffico dati non dev’essere filtrato a priori (Corte di Giustizia europea: i provider non devono “filtrare”) evitando così di ledere i diritti dell’utenza ossia i loro diritti alla tutela dei dati personali e la loro libertà di ricevere o di comunicare informazioni. Purtuttavia, viene sancito un obbligo di intervenire per bloccare l’accesso a siti colpevoli di violazioni sulle norme a tutela del diritto d’autore.
Resta tuttavia un problema di fondo. È verosimile disporre il blocco di un intero sito web a fronte della distribuzione illegittima di qualche file protetto dalle leggi sul diritto d’autore? Non sarebbe preferibile attivarsi affinché i gestori dello stesso sito rimuovano i contenuti lesivi dei diritti di terzi?
“È come se essendo stata rinvenuta, in ipotesi, all’interno di uno degli armadietti riservati ai singoli utenti di una struttura aperta al pubblico (come potrebbe essere una scuola, una palestra, una piscina,…), merce di provenienza furtiva, si decidesse di chiudere la struttura stessa, al fine di impedire la circolazione della refurtiva, laddove è di tutta evidenza che basterebbe cancellare l’iscrizione del titolare dell’armadietto, unico possessore della chiave di accesso“, aveva commentato l’avvocato Fulvio Sarzana (Copyright: torna visibile uno dei siti bloccati di recente).
Tra le decisioni più recenti, ha fatto scalpore quella del Tribunale di Roma che ha deciso per l'”oscuramento” via DNS del famoso social network russo Vkontakte (Copyright: oscurato dall’Italia il social network russo VK).