Si torna a parlare dell’azione giudiziaria che vede fronteggiarsi FAPAV e Telecom Italia. FAPAV, la Federazione Anti-Pirateria Audiovisiva, ha richiesto alla società guidata da Franco Benabè di fornire i nominativi degli utenti che avrebbero prelevato in modo illecito materiale coperto dalle leggi a tutela del diritto d’autore.
FAPAV avrebbe accertato, servendosi della consulenza di una società francese, 2,2 milioni di download illegali. I legali di Telecom, tuttavia, hanno sostenuto come il corretto trattamento dei dati personali sia prevalente rispetto alle esigenze probatorie. Il fornitore del servizio Internet, in quanto tale, non sarebbe poi tenuto a monitorare le attività in Rete degli abbonati ed a segnalare eventuali violazioni delle leggi sul copyright. In Italia, insomma, non è in vigore una normativa simile all'”Hadopi”, la legge approvata in Francia che tanto scalpore ha suscitato nei mesi scorsi (ved., in proposito, questi articoli).
Dai rappresentanti del Garante della Privacy arriva una sorta di monito: non è possibile utilizzare, in fase processuale, dati che siano frutto di raccolte operate con modalità non previste dalla legge. L’avvocato Sergio Fiorentino, in un memoriale di 15 pagine, ha spiegato come non possa essere ammesso un monitoraggio sistematico dell’utenza.
Da parte sua, FAPAV si difende sottolineando di non trattare e di non aver trattato dati personali degli utenti e che, nella causa pendente avanti al Tribunale di Roma, “non ha prodotto alcun dato personale, né ha chiesto di entrarne in possesso, ma ha solo evidenziato dei dati statistici aggregati relativi al numero di downloading illegali dei film appena usciti nelle sale o anche prima della loro uscita pubblica“.
La questione è ben lungi dall’essere giunta ad una definizione.