Il Garante Privacy italiano ha pubblicato le nuove “Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam”. Si tratta di un documento che mira a porre alcuni paletti alle attività pubblicitarie nel rispetto della privacy degli utenti. Con il provvedimento appena reso noto, il Garante stabilisce che per l’invio di offerte commerciali è necessario munirsi del consenso preventivo dell’utente. Nel caso di telefonate promozionali non effettuate da un operatore (è il caso dei messaggi pubblicitari pre-registrati), di fax, e-mail, SMS e MMS, è necessario aver prima acquisito il consenso dei destinatari (il cosiddetto opt-in). Tale consenso deve essere specifico, libero, informato e documentato per iscritto.
Una scelta diversa rispetto a quella operata a suo tempo nel caso del Registro delle opposizioni. In questo caso, per evitare di ricevere chiamate telefoniche promozionali e contatti telefonici per ricerche di mercato, l’utente deve iscrivere la propria utenza (domestica od aziendale) ad un apposito registro esercitando il cosiddetto opt-out.
Il Garante Privacy osserva oggi, invece, che per tutti quei contatti che non presuppongono l’interazione diretta con un interlocutore, chi desidera promuovere un prodotto potrà farlo dopo aver acquisito un esplicito consenso.
L’autorità presieduta da Antonello Soro, inoltre, precisa che le nuove regole si applicano anche nel caso dei social network (come, ad esempio, Facebook e Twitter) e degli strumenti VoIP (Skype, WhatsApp, Viber, Messenger,…). Non è più ammesso che un’azienda pubblichi messaggi pubblicitari sulla bacheca Facebook di un utente senza aver prima ottenuto l’autorizzazione. Né è permesso l’invio di comunicazioni pubblicitarie ai vari contatti.
A carico di chi commissiona campagne marketing è stato poi introdotto l’obbligo di “vigilanza”. Il Garante ha infatti stabilito che dovranno essere esercitati adeguati controlli per evitare che agenti, subagenti o altri soggetti effettuino fastidiose attività di spam.
Le aziende, comunque, potranno inviare messaggi pubblicitari ai propri fan su Facebook o followers su Twitter: in questi casi, infatti, esprimendo il proprio interesse per un prodotto od un servizio, l’utente accetta di ricevere anche comunicazioni a carattere promozionale. Allo stesso modo, è assolutamente consentito l’invio di messaggi pubblicitari a coloro che sono già clienti di una società (ad esempio la segnalazione di prodotti simili a quelli acquistati), sempre che l’utente abbia accettato l’invio di tali comunicazioni.
Per acquisire il consenso da parte dell’utente basta un’unica informativa: l’azienda avrà poi facoltà di trasmettere messaggi promozionali attraverso le forme e le modalità più diverse.
I singoli utenti privati potranno presentare reclami ed inviare segnalazioni direttamente al garante. Comportamenti illegittimi potranno essere sanzionati con multe fino a 500.000 euro. Le società, non avendo più facoltà di rivolgersi al Garante, potranno comunque rivolgersi all’Autorità giudiziaria per intentare azioni civili e penali.
Il testo integrale delle nuove linee guida è consultabile facendo riferimento a questa pagina.