Anche le imprese possono recedere anticipatamente senza penali dai contratti per i servizi di telecomunicazioni. Lo ha chiarito definitivamente l’Agcom, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che ha fornito l’interpretazione autentica della Legge Bersani (40/2007).
L’Avvocato Tiziano Solignani spiega nel dettaglio, sul suo blog, il provvedimento osservando: “la distinzione, introdotta per lo più dal diritto di origine comunitaria, tra consumatore, che non sarebbe in grado di negoziare, e “professionista”, che come tale sarebbe in grado di contrattare con il suo partner commerciale è falsa e sostanzialmente infondata nella realtà, dal momento che anche la maggior parte delle imprese, di fronte a certi contraenti, come ad esempio le compagnie telefoniche, non hanno alcun potere contrattuale e possono solo limitarsi a prendere o lasciare. Oggi finalmente qualcosa si sta muovendo anche nel nostro ordinamento per superare questa distinzione e andare verso un sistema di tutela effettiva“.
La delibera dell’Autorità di garanzia per le telecomunicazioni sostanzialmente parifica ai consumatori tutti quei “professionisti”, cioè aziende e altri soggetti collettivi, che come i consumatori non hanno potere negoziale, stabilendo che anche a loro si applicano le nuove disposizioni in materia di recesso previste dalle riforme Bersani.
Facendo riferimento a questo documento (formato PDF), è possibile consultare il testo completo dell’integrazione delle linee guida per la tutela dei consumatori.