L’AGCOM, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha appena varato il primo provvedimento restrittivo nei confronti di un sito web. La decisione è frutto dell’entrata in vigore, lo scorso 31 marzo, del nuovo regolamento a tutela del diritto d’autore online.
Sulla base di quanto stabilito, AGCOM ha titolo per disporre la “rimozione selettiva delle opere” pubblicate in violazione degli altrui diritti o chiedere la “disabilitazione dell’accesso alle opere” stesse: Entra in vigore il regolamento AGCOM anti-pirateria.
Destinatario del primo vero provvedimento sanzionatorio firmato AGCOM è un sito web che promuove e facilita, attraverso link facenti riferimento a numerosi servizi per l’hosting di file, il download di molteplici titoli cinematografici senza ovviamente aver ottenuto alcuna autorizzazione da parte dei detentori dei diritti.
Sulla base delle segnalazioni ricevute da numerosi studi e distributori cinematografici (Eagle Pictures, Filmauro, Lucky Red, Notorious Pictures, BIM Distribuzione) nonché dalla stessa FAPAV (Federazione Tutela Contenuti Audiovisivi e Multimediali), AGCOM ha deciso di attivarsi immediatamente configurando l’ipotesi di una “violazione grave e di carattere massivo“.
Non importa se i contenuti pubblicati in Rete e protetti dal copyright erano ospitati su server terzi (quelli dei più famosi siti di hosting, detti anche cyberlockers): AGCOM ha deciso di agire immediatamente e, dopo una serie di verifiche, informati gli amministratori del sito web oggetto di contestazione, non avendo ottenuto alcun riscontro, ha ordinato ai provider italiani di alterare i record DNS in modo da inibire l’accesso al sito in questione.
Secondo l’avvocato Fulvio Sarzana, uno dei massimi esperti italiani di tematiche legate ai diritti fondamentali e rete Internet, l’AGCOM avrebbe di fatto svolto indagini di polizia giudiziaria “che non vengono compiute però da nessuna forza di polizia, come la nostra Costituzione prescrive“.
Sarzana, insomma, parla ancora una volta di un’attività “da sceriffo” perché, sempre secondo il punto di vista del legale, “AGCOM è ufficialmente organo di polizia giudiziaria e Giudice delle indagini preliminari, in presenza, fra l’altro, di un procedimento penale già in corso“.
Per l’emissione dell’ordine inibitorio, inoltre, l’Autorità non avrebbe poi neppure aspettato la scadenza del termine di dodici giorni previsto nel regolamento entrato in vigore alcune settimane fa.
Ad ogni modo, nonostante il rischio – come spiega Sarzana di un “doppio giudizio” (“sono dunque in corso indagini penali per le stesse identiche condotte e per lo stesso identico sito“, scrive il legale) – AGCOM ha voluto procedere subito spiegando che (qui il testo completo del provvimento) “(…) dalle verifiche condotte sul medesimo sito è risultata, altresì, l’effettiva presenza di una significativa quantità di opere digitali che il soggetto istante FAPAV dichiara essere di titolarità dei propri associati e dunque diffuse in violazione della citata legge n. 633/41. Inoltre, è stato rilevato che le opere oggetto di istanza sono tutte recenti e, in taluni casi, tuttora in corso di programmazione nelle sale cinematografiche. Questi elementi hanno indotto la Direzione a ritenere che i fatti stessi potessero configurare un’ipotesi di violazione grave e di carattere massivo“.