L’Antitrust italiana ha deciso di porre nuovamente nel mirino TIM, Wind Tre e Fastweb a fronte dell’utilizzo scorretto del termine “fibra” per la pubblicizzazione dei rispettivi servizi di connettività.
A fine febbraio 2018, AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) ha sanzionato TIM per la stessa motivazione: Sanzione a TIM da 4,8 milioni di euro: termine fibra utilizzato a sproposito.
L’Autorità ha rilevato una pratica commerciale scorretta, in violazione degli artt. 20, comma 2, 21 e 22 del Codice del Consumo, da parte di TIM che ha “omesso o non adeguatamente evidenziato informazioni su: caratteristiche dell’offerta di connettività a internet in fibra ottica; esistenza di limitazioni – tecnologiche, geografiche di copertura della rete, di capacità trasmissiva – dei servizi in fibra ottica; differenze di servizi disponibili e di performance in funzione dell’infrastruttura utilizzata per offrire il collegamento in fibra. In conseguenza di tale condotta il consumatore, a fronte dell’uso del termine onnicomprensivo “fibra” e di claim volti a enfatizzare le massime prestazioni in termini di velocità e affidabilità di navigazione (quali ad esempio “Fibra Ultraveloce”, “Fibra 1000 Mega”), non è stato messo nelle condizioni di individuare gli elementi che caratterizzano il servizio pubblicizzato, in particolare dal punto di vista delle reali potenzialità della connessione (inclusa l’effettiva velocità di navigazione e i servizi fruibili) all’indirizzo specifico di proprio interesse“.
Secondo quanto rilevato da AGCM, le campagne pubblicitarie esaminate hanno omesso o indicato in modo non sufficientemente chiaro e visibile che, per raggiungere le massime velocità pubblicizzate, fosse necessario attivare un’opzione aggiuntiva a pagamento (gratuita solo per un periodo limitato).
Una serie di verifiche svolte dall’Antitrust in date successive hanno messo in luce la continuazione della pratica commerciale oggetto del provvedimento sanzionatorio.
AGCM spiega che TIM ha continuato a non chiarire in maniera adeguata la tipologia di offerta eventualmente sottoscrivibile dalla clientela non specificando che in molti casi la connettività FTTH non è attivabile perché non disponibile tecnicamente.
Sempre l’anno scorso, contestazioni simili sono state avanzate nei confronti di Wind Tre: il consumatore, “a fronte dell’uso del termine onnicomprensivo “fibra” e di claim volti a enfatizzare le massime prestazioni in termini di velocità e affidabilità di navigazione (quali “Fibra senza limiti”, “Fibra illimitata…”), non è stato messo nelle condizioni di individuare gli elementi che distinguevano, in concreto, le diverse tipologie di offerta, in particolare dal punto di vista del diverso tipo di prestazioni connesse alla tecnologia“.
Anche Wind Tre ha continuato con la pratica oggetto di contestazione in date successive. In particolare AGCM ha rilevato diverse carenze informative con i messaggi pubblicitari che “glissavano” sulle limitazioni delle offerte.
Nel caso di Fastweb viene invece citato il provvedimento di aprile 2018 (vedere AGCM sanziona Fastweb per l’utilizzo improprio del termine fibra).
“La pratica risulta continuata con riferimento all’assenza di adeguati richiami che informino il consumatore di possibili limitazioni tecnologiche o geografiche a fronte del permanere di claim enfatici sulle prestazioni dei servizi di connettività basati sulla “fibra”“, osserva l’Antitrust.
AGCM ha concluso che in tutti i casi deve essere disposto l’avvio di un nuovo procedimento per l’irrogazione di una sanzione pecuniaria a carico dei vari operatori di telecomunicazioni. Entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, gli interessati possono far pervenire all’Autorità scritti difensivi e documenti, nonché richiedere di essere sentiti.
Nell’articolo Verifica copertura fibra: gli strumenti da usare abbiamo spiegato come controllare quale tipologia di servizio di connettività a banda ultralarga è eventualmente disponibile presso la propria abitazione o azienda.
È inoltre entrato a regime il sistema voluto da AGCOM che prevede l’utilizzo di appositi “bollini” per chiarire ai consumatori, a colpo d’occhio, quale tipo di connessione possono realmente attivare: Fibra ottica FTTH, FTTB, FTTC, FWA e ADSL: gli operatori dovranno specificare la tecnologia usata.