Il Registro delle Opposizioni, nato con lo scopo di bloccare contatti di telemarketing sulle linee fisse di privati e imprese, ha fallito?
È difficile dare una risposta “definitiva” perché il registro è nato sotto i migliori auspici (è stato istituito con un decreto presidenziale del 2010) e tutt’oggi il Garante Privacy lo cita come uno dei migliori strumenti per difendersi dai call center più aggressivi e petulanti: Chiamate telefoniche indesiderate: consigli Garante.
In realtà, comunque, non è il registro che non funziona bensì le società attive nel settore del telemarketing che non rispettano gli obblighi di legge: sono ancora tantissime le aziende e i call center che effettuano chiamate senza aggiornare le proprie liste di contatto con le informazioni derivate dal Registro delle Opposizioni.
Dovrebbe quindi essere l’utente a segnalare, pazientemente, peraltro con un inutile spreco di tempo e denaro, i comportamenti “fuorilegge”.
Dopo quasi 8 anni dal debutto del Registro delle Opposizioni il legislatore ha provato a “correggere il tiro” cercando di porre nelle mani dei titolari di una o più utenze telefoniche, anche mobili, armi più efficaci.
Il Registro delle Opposizioni cambia: ecco le novità
La legge 11 gennaio 2018 n.5 (“Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato“) pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 4 febbraio 2018 (data da considerarsi come quella relativa all’effettiva entrata in vigore del provvedimento) introduce alcune novità sul meccanismo alla base del funzionamento del Registro delle Opposizioni. Eccole riassunte:
1) Annullamento dei consensi sulla privacy precedentemente accordati
L’iscrizione al Registro delle Opposizioni, diversamente rispetto a quanto accadeva prima, consente di annullare e ritirare eventuali consensi per contatti telefonici che si fossero accordati in precedenza a soggetti terzi per scopi commerciali.
In altre parole, se si fosse partecipato a “raccolte punti”, concorsi di vario genere, raccolte di dati con finalità di marketing e così via, l’iscrizione al Registro delle Opposizioni annullerà tali consensi.
Sono esplicitamente esclusi i consensi prestati nell’ambito di specifici rapporti contrattuali ancora in essere o cessati da non più di 30 giorni e aventi a oggetto la fornitura di beni o servizi (si pensi all’operatore di telecomunicazioni che contatta un abbonato per proporgli una nuova offerta o per farlo rientrare dopo l’avvenuto passaggio ad altro provider).
Saranno comunque esclusi dalla revoca automatica tutti gli eventuali consensi concessi successivamente all’iscrizione al registro (per il loro annullamento ci si dovrà rivolgere ai soggetti interessati).
2) Identificazione delle chiamate a fini di telemarketing
Il legislatore ha disposto l’istituzione di due codici o prefissi telefonici speciali che tutti gli operatori che effettuano attività di telemarketing dovranno inderogabilmente utilizzare.
I due prefissi dovranno consentire all’utente di identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale.
L’Autorità nazionale chiamata a scegliere i due prefissi speciali è l’AGCOM che entro il termine ultimo di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (quindi entro il 5 maggio 2018) dovrà aver espletato tale compito.
Inutile dire che se i due prefissi venissero utilizzati correttamente e senza “deroghe”, nel totale rispetto del provvedimento, gli utenti finali potranno impostare regole a livello di centralino ponendo in blacklist singole numerazioni o addirittura bloccando l’arrivo di qualunque chiamata pubblicitaria: Bloccare chiamate indesiderate su telefono fisso.
3) Possibilità di iscrivere nel registro anche le numerazioni di telefonia mobile
D’ora in avanti, inoltre, il Registro delle Opposizioni dovrà accogliere e gestire non soltanto le richieste di iscrizione di numerazioni fisse ma anche quelle relative a utente mobili.
Le regole valide per le utenze di telefonia fissa si applicano automaticamente anche a quelle mobili.
4) Possibilità di iscrivere nel registro anche le numerazioni che non compaiono negli elenchi telefonici
Una delle più grosse limitazioni del vecchio Registro delle Opposizioni era quella di non poter iscrivere numerazioni che non figurano negli elenchi pubblici. Anche questa restrizione sarà superata.
5) La nuova norma prescrive l’obbligo di consultazione mensile del registro da parte degli operatori
Il provvedimento appena entrato in vigore impone l’obbligo da parte di quegli operatori che utilizzano strumenti di telemarketing, che compiono ricerche di mercato o effettuano comunicazioni commerciali per via telefonica di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all’inizio di ogni campagna promozionale, il Registro delle Opposizioni provvedendo di conseguenza all’aggiornamento delle liste di contatto.