L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali – composta da Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan, Giuseppe Fortunato – ha presentato la relazione sull’attività svolta nel corso del 2009. Nel suo tredicesimo anno di attività, sono stati diversi i fronti sui quali si è impegnata l’Autorità che oggi fa il punto su quanto avvenuto, sullo stato di attuazione della legislazione sulla privacy indicando le prospettive di azione verso le quali intende muoversi il Garante.
L’Autorità spiega come i provvedimenti adottati nel corso del 2009 siano stati circa 600 mentre si è data risposta a 4.000 tra quesiti, reclami e segnalazioni (in particolare, riguardo a telefonia, credito, centrali rischi, marketing, videosorveglianza, Internet, assicurazioni).
Gli interventi applicati spaziano tra più settori: sanità, pubblica amministrazione, marketing, telecomunicazioni, giornalismo ed informazione, lavoro, giustizia e polizia, Internet, nuove tecnologie, scuola ed università, società, impresa, banche, finanziarie ed assicurazioni.
Per quanto riguarda i temi che trattiamo quotidianamente nelle nostre pagine, le disposizioni del garante si sono concentrate su Facebook ed i servizi di social network in generale, sui motori di ricerca, su Google Buzz, Google Street View, sull’illegittima conservazione dei dati sulla navigazione in rete e sulla condivisione file musicali.
Poste sotto la lente anche le tecnologie di geolocalizzazione e Rfid.
Nel discorso tenuto dal Presidente Pizzetti hanno trovato ampio spazio le tematiche legate alla Rete. “La rete e i sistemi che su di essa operano pongono problemi continuamente nuovi. Nella realtà virtuale gli istituti giuridici tradizionali e gli stessi principi della protezione dati sono messi a dura prova“, ha osservato il professore che valuta l’argomento complesso per il quale non sono state ancora individuate soluzioni convincenti e condivise. Dopo un rapido riferimento al “diritto all’oblìo”, diritto che ritiene “difficilissimo da far valere in Rete“, Pizzetti sposta l’attenzione sui motori di ricerca “che per loro natura non hanno limiti alla cattura e utilizzo di dati personali“, parla dei rischi – spesso ignoti agli utenti – legati all’uso dei social network, delle difficoltà legate alla verifica dell’età degli utenti che accedono alla Rete. Il Garante punta il dito contro Google spiegando come i servizi recentemente lanciati dal colosso statunitense richiedano particolari riflessioni. Esplicitamente citati “Google Latitude” che permette ad un utente di stabilire la localizzazione geografica di un altro utente e “Street View“: “attualmente l’attenzione nostra e di molte Autorità europee è concentrata soprattutto su Google Street View che, oltre ad aver mappato le nostre città ha raccolto illecitamente informazioni su reti wireless prive di protezione” (ved. questi articoli).
Pizzetti riconosce comunque che da un lato è necessario garantire la libertà sulla rete mentre dall’altro è opportuno fissare delle regole e delle misure che tutti gli operatori sono tenuti a rispettare e che mirano a proteggere la sicurezza in Rete ed i diritti di chi vi opera.
Non poteva non mancare, poi, un riferimento al “DDL intercettazioni” – attualmente in fase di approvazione -. “E’ doveroso (…) fare qualche precisazione sugli aspetti che più toccano da vicino il rapporto tra indagini giudiziarie, esercizio del diritto di informare e tutela della riservatezza“, ha premesso il Garante osservando come liberà di stampa e riservatezza siano tra loro in inevitabile tensione. “A seconda dei casi e della sussistenza o meno dell’interesse pubblico a conoscere, il cursore si sposta o a favore della libertà di stampa o a favore della riservatezza“. Dall’Autorità si vuole esortare a non correre il rischio, prescindendo dal contenuto dei dati raccolti, di spostare “il cursore tutto a favore dei limiti alla conoscibilità e quindi della riservatezza. Questo può giustificare che da molte parti si affermi che, così facendo, si pone in pericolo la libertà di stampa. Anche se è innegabile che questa preoccupazione, nella assolutezza in cui è stata manifestata, presenti un qualche eccesso, giacché in ogni caso la scelta compiuta non incide su qualunque altro ambito di esercizio della libertà di stampa e, anche rispetto alle attività giudiziarie, riguarda solo la pubblicazione dei testi delle intercettazioni, essendo gli altri aspetti contenuti negli altri provvedimenti conoscibili per riassunto“.