Per centrare gli obiettivi fissati nell’Agenda digitale europea, l’Italia ha avviato una profonda opera di aggiornamento e rinnovamento delle sue reti di telecomunicazioni.
La copertura fibra dovrà essere significativamente estesa entro fine 2020. Il piano strategico per la banda ultralarga prevede che entro il 2020 l’85% della popolazione italiana possa fruire di almeno 100 Mbps in downstream (almeno 30 Mbps devono essere disponibili a tutti i cittadini sull’intero territorio nazionale).
Gli edifici pubblici devono essere tutti coperti a 100 Mbps (scuole e ospedali in primis) così come le aree industriali.
La principale novità è senza dubbio “la discesa in campo” di Open Fiber, società partecipata al 50% da Enel e Cassa Depositi e Prestiti.
Open Fiber non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale ma è un’azienda impegnata esclusivamente sul mercato all’ingrosso (offre l’accesso alla sua rete a tutti gli operatori di mercato interessati).
La società ha già aperto numerosi cantieri sia per la copertura in fibra ottica FTTH nell’ambito del suo piano di sviluppo (Copertura fibra ottica Open Fiber: annunciate le altre 82 città che saranno raggiunte nei prossimi mesi), sia per ciò che riguarda il piano pubblico nazionale sotto l’ombrello di Infratel Italia (vedere Dove arriverà la fibra ottica Open Fiber: la mappa e Infratel: Open Fiber può iniziare la copertura in fibra FTTH anche nelle regioni del secondo bando).
L’Italia potrà finalmente fregiarsi, insomma, di una rete di telecomunicazioni in fibra ottica alternativa, semplice e aperta agli aggiornamenti futuri della tecnologia GPON (bit Passive Optical Network): La rete a banda ultralarga di Infratel sarà formata da 1.000 POP).
A tal proposito, suggeriamo anche la lettura dell’articolo Fibra ottica: Open Fiber chiarisce i suoi piani futuri.
Copertura fibra: il bollino “edificio predisposto alla banda ultralarga”
In applicazione alle norme dello Sblocca-Italia e del D.Lgs. 33/2016, sia gli edifici di nuova costruzione che quelli soggetti a profonda ristrutturazione devono essere equipaggiati con un’infrastruttura ottica.
In altre parole, la normativa fissa alcuni paletti per la predisposizione degli edifici alla banda ultralarga.
Come abbiamo spiegato nell’articolo i condomini e gli amministratori di condominio non possono opporsi “all’appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell’immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini” (articolo 91, D.Lgs. 33/2016) ed anzi la disponibilità del bollino “edificio predisposto alla banda ultralarga” ne accresce il valore.
Anitec-Assinform, Confindustria Digitale, Assimprendil Ance, insieme con il MISE e Anci hanno recentemente presentato una guida alla predisposizione degli edifici per la connessione in banda ultralarga.
In breve le nuove disposizioni interessano:
– tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia siano state presentate dopo il 1° luglio 2015
– tutti gli interventi edilizi che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera c) del “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia”
Fatta salva la possibilità di richiedere a un tecnico abilitato (ai sensi del DM 37/2008 art. 1,
comma 2, lettera b), ovvero un “installatore elettronico”) il rilascio della certificazione attestante la predisposizione dell’edificio alla banda ultralarga anche per gli immobili più vecchi, per gli immobili che ricadono esplicitamente nei nuovi adempimenti normativi, si dovrà predisporre un punto di accesso per la fibra ottica facilmente utilizzabile dagli operatori di rete.
Il legislatore ha voluto non solo indicare l’obbligo della predisposizione ma anche definire la tecnologia da utilizzare nella realizzazione della dorsale di telecomunicazione dell’edificio identificando nel sistema distributivo a fibra ottica l’unico impianto idoneo a rispettare la normativa.
Sul piano prettamente fiscale, le infrastrutture destinate ad ospitare gli impianti di comunicazione elettronica non devono essere prese in considerazione nella determinazione
catastale dell’immobile inoltre, essendo gli impianti assimilabili ad opere di urbanizzazione primaria, sono soggetti ad IVA agevolata al 10%.
Inoltre, un immobile (se ricompreso in quelli oggetto delle disposizioni) non potrà essere venduto qualora non dovesse risultare la presenza del progetto dell’impianto multiservizi certificato da un tecnico abilitato.
La normativa prescrive che per la predisposizione degli impianti in fibra ottica vengano utilizzati adeguati spazi installativi, resi facilmente accessibili da parte degli operatori di telecomunicazioni.
La guida alla predisposizione degli edifici per la connessione in banda ultralarga è consultabile cliccando qui, in formato PDF.
Il termine fibra utilizzabile solo per le connessioni FTTH
Stando a quanto previsto in un emendamento al decreto fiscale che, a novembre 2017, ha cambiato le regole in materia di connettività in fibra ottica, il termine “fibra” potrà essere utilizzato solo per descrivere collegamenti FTTH (Fiber-to-the-Home) ovvero le situazioni in cui in collegamento in fibra viene portato fino al “modem” dell’utente.
Gli operatori di telecomunicazioni sono quindi obbligati a chiarire se le loro offerte siano di tipo FTTH oppure, ad esempio, FTTC (Fiber-to-the-Cabinet) in cui la fibra ottica arriva solamente fino all’armadio stradale (quindi, nei casi migliori, non permettono di superare il muro dei 100 o 200 Mbps in downstream).
La parola “fibra” potrà in definitiva essere utilizzata nelle offerte commerciali se e solo se il cavo in fibra ottica arriva fino a casa o all’ufficio (FTTH).
Copertura fibra: come verificare quella attuale, pianificata e futura
Il sito web dedicato al piano banda ultralarga è stato recentemente aggiornato dal MISE.
Cliccando qui quindi specificando il comune d’interesse, si scopriranno lo stato dei servizi a banda ultralarga sul territorio e i piani futuri.
La novità più interessante riguarda l’introduzione del pulsante Verifica copertura indirizzo: cliccandovi si può stabilire quando sarà disponibile una connessione in fibra ad almeno 30 o 100 Mbps e quanti operatori hanno espresso l’intenzione di coprire la zona indicata.
Il bello è che l’informazione restituita dal sito del MISE si riferisce al singolo numero civico. Si tratta in sostanza dei dati di cui avevamo parlato nell’articolo Copertura fibra ottica al 2020 per numero civico, in tutta Italia.
Grazie al database (consultabile anche sotto forma di normale foglio elettronico), il sito web del MISE può stabilire la velocità di trasferimento dati minima per un collegamento attivabile presso il civico indicato dall’utente e stabilire se una distanza superiore a 500 metri dall’armadio coperto impedisca l’erogazione di una connessione in fibra stabile e performante.
Nel caso in cui l’applicazione web restituisse il messaggio Intervento pubblico, il civico specificato è oggetto degli interventi Infratel (tramite Open Fiber) per le aree bianche (cosiddette “aree a fallimento di mercato”).
Anche nelle aree bianche, Open Fiber prevede di offrire 100 o 30 Mbps (ove tecnicamente necessario in modalità fixed wireless): Open Fiber, banda ultralarga a 100 Mbps nella maggior parte delle località digital divise.