Il 1° gennaio 2019 è entrato in vigore l’obbligo di emissione di fatture elettroniche per la stragrande maggioranza di imprese e professionisti dotati di partita IVA.
Nel nostro articolo Fatturazione elettronica, tutto quello che c’è da sapere abbiamo esaminato in dettaglio tutte le novità legate ai nuovi adempimenti e la prassi da seguire per la composizione della fattura elettronica, per la sua emissione, per il recapito al destinatario e per la conservazione delle fatture.
Quest’oggi diamo spazio alle risposte ricevute dall’Agenzia delle Entrate in merito a una serie di interessanti quesiti sollevati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Il documento consultabile e scaricabile a questo indirizzo è suddiviso in diversi blocchi tematici che affrontano argomenti incentrati sul contenuto delle fatture elettroniche, sull’emissione e ricezione delle fatture, sulla loro conservazione, sull’utilizzo del QR code, sugli obblighi invio dati per dichiarazione precompilata, sulla gestione delle spese per l’acquisto di carburanti, sui rapporti con l’estero, sul “Portale fatture e corrispettivi”, sulle deleghe.
Si tratta di un documento di grande valore perché finalmente consente a imprese e professionisti di ottenere una serie di risposte definitive sul delicato tema della fattura elettronica. Selezioniamo i punti secondo noi di maggiore interesse, lasciando eventualmente al lettore la facoltà di approfondire facendo riferimento al documento citato in precedenza:
1) L’Agenzia delle Entrate chiarisce innanzi tutto che in fatto di termini di emissione delle fatture nulla cambia per quanto riguarda la valorizzazione del campo “Data” nel file XML trasmesso al SdI: “la data della fattura è la data di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura differita la data della fattura è la data di emissione della fattura elettronica. (…) Sulla base delle disposizioni del D.Lgs. n. 119/18, nel primo semestre 2019 è possibile trasmettere le fatture elettroniche al SdI entro i termini di liquidazione senza applicazione di sanzioni. Pertanto, ad esempio, una fattura che riporta la data 5 gennaio 2019 potrà essere trasmessa al SdI entro il 16 febbraio 2019 in caso di operatore IVA mensile ovvero entro il 16 maggio 2019 in caso di operatore IVA trimestrale“.
2) Un’attività articolata in più punti di consegna (es. supermarket) può avere più canali di ricezione per le fatture elettroniche (più indirizzi PEC o più codici SdI) ma in tal caso l’operatore (unica partita IVA) dovrà valutare di non usare il servizio di “registrazione dell’indirizzo telematico”.
3) Nell’inserimento del CAP per le fatture elettroniche dirette a clienti esteri (operazioni transfrontaliere), l’Agenzia delle Entrate conferma il suggerimento di usare il codice convenzionale ovvero 00000.
4) “Diversi clienti riscontrano problemi sul controllo 00423: codice errore 00423 “2.2.1.11 non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche” nel caso di utilizzo di sconti. Sul punto, il campo sconto di riga nel file XML ammette solo due decimali mentre nel contempo il prezzo unitario ne ammette otto. Quanto sopra crea frequentemente delle differenze nel calcolo degli arrotondamenti soprattutto se nel sistema sorgente del contribuente (e.g. sistema ERP) sono riportati gli sconti con un numero di decimali superiore a 2“, scrive Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
L’Agenzia delle Entrate precisa che la modifica dello schema utilizzato dal SdI è in attesa di essere implementata in via definitiva. Nel frattempo è comunque possibile utilizzare una linea in fattura per rappresentare uno sconto ( = “SC”); in quel caso il valore del prezzo unitario corrisponderebbe a quello dello sconto che può essere valorizzato con una precisione fino a 8 decimali.
5) Le fatture attive datate dicembre 2018, ma inviate al cliente tramite posta ordinaria o PEC nei primi giorni del 2019 non devono essere necessariamente emesse in forma elettronica. L’Agenzia ha precisato che tali fatture possono restare analogiche. Se il cessionario/committente riceve la fattura nel gennaio 2019 potrà esercitare la detrazione nella liquidazione di gennaio 2019.
6) Per quanto riguarda le fatture emesse nei confronti di soggetti non italiani ma comunitari, l’emissione (facoltativa) della fattura elettronica e l’invio allo SdI (con codice destinatario XXXXXXX), oltre ad evitare l’indicazione dei dati dell’operazione nel cosiddetto esterometro comporta altresì l’esonero dall’indicazione della stessa operazione negli elenchi Intrastat?
L’Agenzia ha chiarito che la trasmissione della fattura elettronica con il codice destinatario XXXXXXX consente di evitare l’invio, per quella fattura, della comunicazione “esterometro” ma non i modelli INTRA. Restano invece in vigore le semplificazioni introdotte con le disposizioni del provvedimento del 25 settembre 2017 sui modelli INTRA2.
7) Sulla copia cartacea/PDF della fattura elettronica consegnata a mano o inviata via mail ad un privato (non soggetto passivo IVA) è consigliabile riportare una dicitura del tipo “copia analogica della fattura elettronica inviata al SdI”. Al riguardo l’Agenzia ricorda che, come specificato dal provvedimento del 21.12.18 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, il consumatore finale potrà consultare le fatture elettroniche nella sua area riservata del sito dell’Agenzia solo dal secondo semestre 2019 a seguito di accettazione del servizio di consultazione.
8) Nel caso in cui un soggetto in regime forfettario–minimo decida di emettere fattura
elettronica è tenuto a riportare gli estremi di riferimento del regime fiscale applicato e in particolare, in fase di compilazione ed emissione della fattura elettronica dovrà scrivere – nel campo descrizione – che le somme non sono soggette a ritenuta.
9) In materia di conservazione delle fatture elettroniche è stato oggetto di conferma che è possibile effettuare la conservazione sostitutiva della stessa fattura con più soggetti contestualmente: ad esempio tramite il servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e da una società privata che presta il servizio.