La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito, emanando una sentenza ritenuta di grande importanza, che eBay, così come altri servizi di e-commerce, possono essere ritenuti responsabili alllorquando non dovessero agire “prontamente per ritirare le offerte o per renderle inaccessibili sul sito“. Gli annunci da rimuovere tempestivamente sono quelli riguardanti prodotti falsi che vengono commercializzati attraverso eBay esponendo i marchi delle più note aziende produttrici a livello mondiale.
La vertenza legale era stata avviata nel 2007 da L’Oréal, nota azienda parigina specializzata nella produzione e vendita di prodotti cosmetici, che aveva appreso della commercializzazione – sulle pagine di eBay – di materiali palesemente falsi utilizzando il nome del gruppo.
Anche se eBay funge da una sorta di “intermediario”, il colosso di aste online non può esimersi dall’impiego delle misure che consentano di bloccare la vendita di prodotti contraffatti e l’identificazione dei venditori truffaldini.
Nel testo della sentenza (liberamente consultabile a questo indirizzo), i giudici europei spiegano che una società quale eBay non può non essere ritenuta corresponsabile se fornisce assistenza e suggerimenti per l’ottimizzazione delle proprie pagine, anche in termini visibilità, a coloro che mettono sul mercato prodotti falsi. L’operatore di e-commerce, insomma, specie se gioca un ruolo attivo, non può ritenersi esente da contestazioni.
E’ stato invece sottolineato come l’utilizzo di marchi altrui per pubblicizzare la vendita di prodotti originali non sia da ritenersi un illecito. L’impiego di “insegne” di proprietà di aziende più o meno note, insomma, non costituisce di per sé alcun reato. Precisazione assolutamente benvenuta.