Così come programmato, l’Autorità Garante per la Privacy ha concluso l’istruttoria avviata in seguito alla pubblicazione su Internet, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2006 dagli italiani e riferite all’anno d’imposta 2005.
Il Collegio, composto da Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan e Giuseppe Fortunato ha stabilito l’illegittimità dell’operazione. Lo ha confermato l’Autorità mediante un comunicato ufficiale pubblicato quest’oggi sul sito web ufficiale intorno alle ore 15,10.
“L’Agenzia delle Entrate dovrà quindi far cessare definitivamente l’indiscriminata consultabilità, tramite il sito, dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi per l’anno 2005”, si legge. Il comunicato prosegue spiegando che “La decisione dell’Agenzia contrasta con la normativa in materia. In primo luogo, perché il DPR n.600/1973 stabilisce che al direttore dell’Agenzia delle Entrate spetta solo il compito di fissare annualmente le modalità di formazione degli elenchi delle dichiarazioni dei redditi, non le modalità della loro pubblicazione, che rimangono prerogativa del legislatore. Attualmente, per le dichiarazioni ai fini dell’imposta sui redditi, la legge prevede unicamente la distribuzione degli elenchi ai soli uffici territoriali dell’Agenzia e la loro trasmissione ai soli comuni interessati e sempre con riferimento ai contribuenti residenti nei singoli ambiti territoriali”.
Dall’ufficio del Garante, inoltre, si fa presente come l’inserimento dei dati in Internet appaia di per sé non proporzionato rispetto alla finalità della conoscibilità di questi dati. “L’uso di uno strumento come Internet rende indispensabili rigorose garanzie a tutela dei cittadini. L’immissione in rete generalizzata e non protetta dei dati di tutti i contribuenti italiani da parte dell’Agenzia delle Entrate ha comportato una serie di conseguenze”.
Il non aver attivato dei “filtri” che limitassero la consultazione dei dati, insomma, ha facilitato la diffusione incontrollata dei dati tanto che poche ore dopo il materiale era già presente, tra l’altro, sui principali circuiti di scambio file peer-to-peer. I dati sono stati estratti, riuniti in archivi, rielaborati da persone non autorizzate mettendo a repentaglio la loro stesso esattezza.
L’Autorità ha poi tenuto a ribadire come il parere preventivo prescritto per legge non sia stato richiesto al Garante e che ulteriori diffusioni del materiale estratto dal sito dell’Agenzia delle Entrate, da parte di chiunque abbia acquisito i dati – anche indirettamente – può comportare conseguenze di carattere civile e penale.
Conclusioni leggermente differenti in fatto di diffusione dei redditi di persone importanti: “resta fermo il diritto-dovere dei mezzi di informazione di rendere noti i dati delle posizioni di persone che, per il ruolo svolto, sono o possono essere di sicuro interesse pubblico, purché tali dati vengano estratti secondo le modalità attualmente previste dalla legge”, si osserva.
L’Autorità sottolinea, a chiusura del comunicato, che “qualora il Parlamento e il Governo intendessero porre mano ad una revisione della normativa alla luce del mutato scenario tecnologico, si porrà l’esigenza di individuare, sentita l’Autorità, soluzioni che consentano un giusto equilibrio tra forme proporzionate di conoscenza dei dati dei contribuenti e la tutela dei diritti degli interessati”.
Il Garante contesterà all’Agenzia delle Entrate, inoltre, adottando un provvedimento separato, “l’assenza di un’idonea informativa ai contribuenti riguardo alla forma adottata per la diffusione dei loro dati, anche al fine di determinare la relativa sanzione amministrativa”.