Una storica sentenza – seppur oggetto di discussioni e polemiche – della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (maggio 2014) ha sancito l’introduzione del cosiddetto diritto all’oblio in Rete.
Si tratta del diritto, che viene riconosciuto a ogni cittadino, di vedere il proprio nome deindicizzato dai motori di ricerca nel caso in cui i riferimenti proposti facciano riferimento a fatti ormai passati da tempo e tali da rappresentare un pregiudizio per il proprio onore.
Nell’articolo Pagine rimosse da Google, perché? abbiamo visto in quali casi è possibile richiedere che il proprio nome venga rimosso dal motore di ricerca e in quali circostanze la domanda può essere rigettata (abbiamo fatto riferimento anche al modulo online messo a disposizione da Google per presentare un’istanza di rimozione).
Il Garante Privacy italiano ha appena pubblicato un’interessante puntualizzazione: il diritto all’oblio non può essere esercitato con riferimento a casi giudiziari gravi o molto recenti.
Un ex consigliere comunale recentemente coinvolto in un’indagine per corruzione e truffa aveva presentato a Google istanza di rimozione dei link facenti riferimento agli articoli pubblicati da vari siti web che illustravano la sua vicenda.
Dopo il “no” ricevuto da Google a fronte della richiesta di rimozione dei link, l’ex consigliere comunale si è rivolto al Garante contestando il comportamento della società fondata da Larry Page e Sergey Brin.
Il Garante ha invece dato ragione a Google spiegando che “sebbene il trascorrere del tempo sia la componente essenziale del diritto all’oblio, questo elemento incontra un limite quando le informazioni di cui si chiede la deindicizzazione siano riferite a reati gravi e che hanno destato un forte allarme sociale. Le richieste vanno quindi valutate con minor favore, anche se devono essere analizzate caso per caso“.
Nella circostanza presa in esame, l’attualità della vicenda che ha coinvolto il politico resta evidente e, di conseguenza, non è possibile impedire o rendere più difficoltoso l’accesso – da parte dell’opinione pubblica – a informazione tutt’oggi rilevanti.
Va detto, comunque, che anche dopo l’ottenimento della rimozione di uno o più link dalle SERP (le pagine dei risultati del motore di ricerca) esercitando il diritto all’oblio, l’effettuazione della stessa ricerca sulle versioni “non-europee” del motore mostrerà comunque i riferimenti del richiedente.