La posta elettronica certificata è diventato uno strumento essenziale per professionisti, imprese e per tanti cittadini che hanno attivato il proprio domicilio digitale, anche approfittando di strumenti gratuiti come SpidMail.
Nell’articolo dedicato a come funziona la PEC ci siamo concentrati sugli aspetti meno noti e soprattutto abbiamo cercato di focalizzarci su quelli che sono i “falsi miti” più diffusi.
L’attuale implementazione della PEC, infatti, soffre di alcune criticità come la mancata identificazione certa dei mittenti e dei destinatari, l’integrità del contenuto delle comunicazioni, l’opponibilità verso terzi della data/ora d’invio e dell’avvenuto invio/ricezione dei messaggi.
La PEC diventerà un sistema di recapito certificato qualificato pienamente interoperabile in Europa.
Il già citato servizio SpidMail è un po’ un “unicum” perché il gestore del servizio PEC certifica anche l’identità del mittente perché ogni casella viene attivata previa verifica del richiedente mediante identità digitale SPID.
Attenzione alla ricevuta di consegna PEC
Nell’articolo citato in apertura abbiamo sottolineato il ruolo cruciale ricoperto dalla ricevuta di avvenuta consegna completa: essa permette al mittente di archiviare una prova di consegna della sua comunicazione certificata con riferimento al testo dell’email e agli allegati eventualmente presenti insieme con il loro contenuto.
Una ricevuta di avvenuta consegna completa può essere usata in sede probatoria per attestare l’avvenuto invio di messaggi e allegati via PEC.
Una recente sentenza del TAR di Cagliari, individuabile nell’archivio di Giustizia Amministrativa, accende un faro anche su un ulteriore aspetto: l’importanza di verificare la corretta ricezione della ricevuta di avvenuta consegna.
I giudici del tribunale amministrativo hanno dato torto a un cittadino che aveva trasmesso via PEC all’Ente comunale le sue osservazioni e controdeduzioni rispetto a un procedimento che lo vedeva coinvolto. È successo che il Comune aveva la casella PEC piena quindi l’interessato ha ricevuto un avviso di mancata consegna della sua comunicazione.
La sentenza stabilisce che spetta al mittente assicurarsi che un messaggio PEC sia stato correttamente recapitato al destinatario esaminando le ricevute di consegna ottenute dal gestore. Il fatto di inviare una comunicazione via PEC a qualunque Pubblica Amministrazione o soggetto privato non esime il mittente dal controllare che la spedizione e la consegna siano avvenute correttamente. Un avviso di mancata consegna conferma che il destinatario non potrà mai ricevere e leggere la PEC precedentemente inviatagli. Con tutte le conseguenze del caso.
Il cittadino, rivoltosi al TAR, sosteneva di aver assolto i suoi obblighi inviando la PEC nei tempi e nei modi previsti. Di contro sarebbe stato in difetto il Comune per via della “saturazione della capienza massima della casella di posta elettronica, dovendosi arrestare l’onere di diligenza del privato cittadino all’invio della PEC e dovendo al contrario essere esclusivo onere del titolare della casella di posta provvedere alla sua periodica manutenzione e svuotamento in modo che sia costantemente idonea alla ricezione di atti“.
Il TAR non ha accolto questa tesi osservando che il cittadino “usando l’ordinaria diligenza, ben avrebbe potuto rendersi conto che la PEC da lui inviata al Comune (…) non era stata ricevuta dallo stesso Comune (che aveva la casella di posta piena) e ben avrebbe potuto provvedere ad un nuovo successivo invio delle sue osservazioni sempre a mezzo PEC o avrebbe potuto pure consegnare le stesse a mano agli uffici (…) avendo interesse che l’Amministrazione le potesse valutare“.
Continuano i giudici: “nel caso di specie, a prescindere dai motivi per i quali l’invio a mezzo pec non si era perfezionato con la consegna delle osservazioni trasmesse, comunque il ricorrente è incorso in una violazione dei canoni comportamentali della correttezza e della buona fede che permeano tutti i rapporti, anche quelli tra Amministrazione e cittadini, non essendo tra l’altro il re-invio delle osservazioni (sempre con PEC o con altra modalità sicura) un adempimento particolarmente gravoso. Infatti, così facendo (limitandosi cioè a ricevere la comunicazione di mancata consegna della PEC senza tuttavia poi provvedere a re-inoltrare le osservazioni al Comune) ha dimostrato di non coltivare con la diligenza dovuta l’interesse (…)“.