Dal 19 giugno 2026 una telefonata commerciale non richiesta per vendere un contratto di luce o gas non dovrebbe più arrivare sul telefono di un consumatore italiano. Il divieto introdotto nel Codice del consumo è piuttosto netto e, rispetto al passato, sposta sul professionista anche l’onere di dimostrare che il contatto fosse legittimo. C’è poi un secondo elemento: da novembre 2025 sono pienamente operativi i filtri AGCOM che impediscono alle chiamate provenienti dall’estero di presentarsi utilizzando abusivamente una numerazione mobile italiana. Eppure le chiamate continuano.
Come alcuni nostri lettori, ne abbiamo ricevuta una che merita attenzione non soltanto perché utilizza una voce preregistrata, ma per il modo in cui cerca di convincere il destinatario a interagire:
Gentile Cliente, dalle verifiche sulla sua fornitura risulta che il bonus sociale a cui ha diritto non è stato ancora applicato alla sua bolletta. Per verificare se ne ha diritto premi il tasto 1 per parlare subito con un operatore.
C’è una contraddizione talmente evidente che dovrebbe immediatamente far sorridere i più attenti. Nei primi secondi, la registrazione assicura che qualcuno abbia già effettuato delle “verifiche sulla sua fornitura” e abbia stabilito che il bonus sociale spetta al destinatario della chiamata. Una frase dopo, però, invita a parlare con un operatore proprio “per verificare se ne ha diritto“.
O il diritto al bonus è già stato verificato oppure deve ancora esserlo.
L’aspetto più interessante, tuttavia, non è l’incongruenza linguistica. È capire perché a settembre 2026 una chiamata di questo tipo possa ancora raggiungere un utente italiano, quali regole potrebbe violare e soprattutto cosa possiamo dedurre – e cosa invece non possiamo dedurre – dal numero +39 visualizzato sullo smartphone.
Dal 19 giugno il vecchio telemarketing dell’energia non è più ammesso
La novità deriva dalla legge 10 aprile 2026 n. 49, che ha convertito il cosiddetto Decreto Bollette e ha inserito i commi 8-bis, 8-ter e 8-quater nell’articolo 51 del Codice del consumo. Ne avevamo già parlato nell’approfondimento Chiamate spam e call center: cosa cambia dal 19 giugno in Italia.
La norma pubblicata in Gazzetta Ufficiale stabilisce che, trascorsi 60 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, “è vietato effettuare sollecitazioni commerciali per telefono“, compreso l’invio di messaggi, quando sono finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas. Il termine dei 60 giorni è scaduto il 19 giugno 2026.
Non significa che un’azienda energetica non possa mai più telefonare a un cliente. Le eccezioni, però, sono delimitate.
Il professionista può contattare telefonicamente il consumatore se è stato quest’ultimo a chiedere direttamente il contatto attraverso i sistemi dell’azienda. Può inoltre rivolgersi ai propri clienti di energia elettrica o gas che abbiano manifestato uno specifico consenso a ricevere proposte commerciali.
La parte importante arriva immediatamente dopo: è il professionista a dover dimostrare la validità del contatto. È una differenza sostanziale rispetto alla vecchia giustificazione “il suo numero era presente nei nostri elenchi“. Il professionista dovrebbe poter ricostruire perché proprio quel consumatore poteva essere chiamato e su quale presupposto.
La disposizione successiva rafforza ulteriormente il meccanismo: il contatto deve provenire da un numero che identifichi univocamente il professionista. Se fosse attivato un contratto a seguito di una telefonata effettuata violando queste regole, il Codice del consumo ne prevede la nullità.
Una robocall anonima che parla genericamente di “sua fornitura”, senza chiarire immediatamente chi stia chiamando e per conto di chi, diventa quindi particolarmente interessante alla luce della disciplina entrata in vigore appena 3 mesi fa.
La voce registrata non rappresenta una scorciatoia
Si potrebbe pensare che il divieto riguardi essenzialmente il classico operatore di call center che telefona per proporre una tariffa, a suo dire, più conveniente.
Il contatto ricevuto da una voce preregistrata può essere il primo anello di una campagna commerciale: il sistema chiama automaticamente migliaia di numerazioni, riproduce un messaggio e invita gli utenti interessati a premere un tasto. Soltanto a quel punto la telefonata passa a un operatore umano.
Dal punto di vista industriale è un meccanismo molto efficiente. Il personale del call center non perde tempo con numeri irraggiungibili, segreterie, utenti che riagganciano immediatamente o persone non interessate. Agli operatori arrivano contatti che hanno già compiuto un’azione.
Ma premere “1” non può cancellare retroattivamente il modo in cui la telefonata è iniziata.
Prima ancora della disciplina specifica introdotta nel 2026 per luce e gas, l’articolo 130 del Codice Privacy subordinava l’utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di un operatore per comunicazioni commerciali al consenso del destinatario.
Lo stesso Registro pubblico delle opposizioni chiarisce che la protezione riguarda sia le chiamate effettuate da operatori sia quelle automatizzate, comunemente indicate come robocall.
Se il messaggio automatico costituisce il primo passaggio di un’attività volta a procurare clienti per contratti luce e gas, l’intera sequenza deve essere valutata nella sua funzione reale e non soltanto sulla base delle parole in una manciata di secondi.
Come funziona davvero il bonus sociale: nessun call center deve “sbloccarlo”
Il richiamo al bonus sociale è efficace perché fa pensare a un beneficio economico già spettante ma rimasto bloccato da qualche errore amministrativo. Il funzionamento reale dell’agevolazione è molto diverso.
Dal 1° gennaio 2026, la soglia ISEE ordinaria per ottenere automaticamente i bonus sociali elettrico, gas, idrico e rifiuti è salita a 9.796 euro; per i nuclei con almeno quattro figli a carico rimane fissata a 20.000 euro. Lo ha stabilito ARERA con l’aggiornamento delle soglie per il 2026.
Per ottenere il bonus sociale per disagio economico non si telefona a un intermediario e non serve incaricare qualcuno di “attivarlo”. Il nucleo presenta la Dichiarazione Sostitutiva Unica, DSU, per ottenere l’ISEE; se il valore rientra nei limiti previsti, parte un procedimento basato sullo scambio dei dati strettamente necessari tra INPS e Sistema Informativo Integrato, SII.
Il procedimento descritto da ARERA è chiaro: INPS trasmette al SII i dati necessari derivanti dalla DSU; il sistema ricerca una fornitura intestata a uno dei componenti del nucleo ISEE e ne verifica i requisiti; in caso di esito positivo, invia al venditore le informazioni necessarie per applicare il bonus.
Per le forniture dirette di elettricità e gas, ARERA indica generalmente 3-4 mesi dall’attestazione ISEE prima che il bonus risulti in bolletta, proprio perché devono completarsi queste verifiche e bisogna poi attendere il successivo ciclo di fatturazione.
Esistono casi particolari, ad esempio una fornitura gas condominiale, nei quali il cittadino deve comunicare ulteriori informazioni come il PDR seguendo la procedura prevista. È però tutt’altra cosa rispetto a una robocall anonima che sostiene di aver scoperto un bonus “non applicato”.
“Abbiamo verificato la sua fornitura”: una frase che deve sollevare altre domande
Il riferimento al bonus sociale rende il caso ancora più significativo: la registrazione non dice semplicemente “potrebbe avere diritto a un’agevolazione“. Utilizza una formulazione molto più precisa: “dalle verifiche sulla sua fornitura risulta che il bonus sociale a cui ha diritto non è stato ancora applicato alla sua bolletta“.
Il messaggio comunica implicitamente al destinatario almeno tre informazioni: qualcuno avrebbe esaminato la sua fornitura; avrebbe verificato la presenza dei requisiti necessari per ottenere il bonus; avrebbe inoltre constatato che lo sconto non compare sulla bolletta.
Sono affermazioni capaci di creare un’immediata percezione di autorevolezza. Chi ascolta potrebbe ragionevolmente chiedersi se dall’altra parte ci sia il proprio fornitore, un organismo collegato al settore energetico oppure un soggetto che dispone davvero delle informazioni relative al contratto.
Ma pochi secondi dopo la costruzione logica crolla: bisogna premere 1 proprio per “verificare se ne ha diritto“.
Se il chiamante non sa ancora se il consumatore possiede i requisiti, non può contemporaneamente affermare di avere già accertato che “il bonus sociale a cui ha diritto” manca dalla bolletta.
E se, al contrario, avesse davvero effettuato quelle verifiche, si aprirebbe una domanda ancora più importante: da dove provengono i dati utilizzati per conoscere la fornitura e la situazione del destinatario?
Il numero +39 non basta a spiegare da dove arriva la robocall
La chiamata ricevuta mostrava come numero chiamante +39 350 xxxxxx, una numerazione mobile italiana
Fino a poco tempo fa sarebbe stato naturale pensare a un caso di CLI spoofing, cioè alla falsificazione dell’identità telefonica mostrata sul display da parte di un call center situato all’estero.
Dal 19 novembre 2025, però, gli operatori devono bloccare le chiamate provenienti dall’estero che presentano illegittimamente una numerazione mobile italiana, secondo le misure introdotte da AGCOM con la delibera 106/25/CONS.
Il fenomeno era tutt’altro che marginale: nei primi 11 giorni di applicazione del filtro furono intercettate circa 49,3 milioni di chiamate con numerazioni mobili italiane contraffatte. Ciò non significa che una chiamata che mostra +39 provenga necessariamente da un call center fisicamente situato in Italia: centralini IP, trunk SIP, piattaforme cloud e infrastrutture distribuite rendono molto più complesso ricostruire l’origine reale del traffico.
Significa però che oggi non è più corretto attribuire automaticamente ogni chiamata molesta con numero italiano a un semplice spoofing internazionale.
Il filtro AGCOM, inoltre, interviene sull’identità telefonica e non sul contenuto della chiamata: una numerazione può essere autentica e superare tutti i controlli di rete, mentre la telefonata può comunque risultare illecita sotto il profilo del telemarketing.
Nel caso specifico, inoltre, la registrazione non propone immediatamente una tariffa ma invita a premere 1 dopo aver parlato di un presunto bonus sociale non applicato. Se questa fosse soltanto la prima fase di una campagna destinata a portare successivamente a una proposta commerciale, la circostanza sarebbe comunque rilevante perché il nuovo articolo 51 del Codice del consumo vieta non solo la conclusione, ma anche le sollecitazioni commerciali finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti luce e gas.
Garante Privacy e AGCM: gli strumenti per contestare una robocall sospetta
Di fronte a chiamate come quella descritta, chi volesse andare più in profondità può eventualmente rivolgersi a due Autorità diverse, che intervengono su profili distinti ma complementari.
Il Garante per la protezione dei dati personali mette a disposizione sia la segnalazione sia il reclamo: con quest’ultimo, previsto dall’articolo 77 GDPR, l’interessato chiede formalmente di verificare un possibile trattamento illecito dei propri dati.
Nel caso di una robocall anonima è quindi possibile indicare numero chiamante, data e ora, contenuto della registrazione, precisando di non conoscere il titolare del trattamento e chiedendo che siano svolti gli accertamenti necessari per individuare chi abbia utilizzato il numero, da dove provenga il dato personale e quale base giuridica sia stata invocata.
Il Garante ricorda inoltre che l’uso di sistemi automatizzati per comunicazioni promozionali richiede il consenso dell’utente.
Se invece il problema riguarda il contenuto della chiamata e il modo in cui il consumatore viene indotto a interagire, entra in gioco anche l’AGCM, alla quale si possono segnalare possibili pratiche commerciali scorrette o ingannevoli.
Nel caso della telefonata sul bonus sociale, ad esempio, merita attenzione proprio la formulazione secondo cui il bonus “a cui ha diritto” non sarebbe ancora stato applicato, seguita pochi secondi dopo dall’invito a premere 1 “per verificare se ne ha diritto“: un messaggio che lascia intendere l’esistenza di verifiche già effettuate sulla fornitura e che può creare nel destinatario una percezione di urgenza e autorevolezza.
Garante e AGCM non sono quindi strumenti alternativi: il primo può approfondire come e perché il numero telefonico sia stato trattato, la seconda può valutare come il messaggio commerciale sia stato costruito e se sia idoneo a trarre in inganno il consumatore.