L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha ribadito il divieto di applicazione di supplementi per l’utilizzo, da parte dei clienti, di carte di credito e di debito oppure di altri strumenti di pagamento.
Già in passato l’Antitrust italiana si era chiaramente espressa sull’argomento vietando qualsiasi addebito aggiuntivo. Il recente arrivo di segnalazioni riguardanti l’applicazione di un
supplemento di prezzo per l’acquisto di vari beni e servizi (quali biglietti e abbonamenti del trasporto pubblico, servizi di lavanderia, bevande e alimenti) mediante carta di credito e di debito, presso esercizi commerciali anche di piccola dimensione, distribuiti su tutto il territorio nazionale ha spinto AGCM a puntare i piedi.
L’Autorità ha ricevuto anche segnalazioni riguardanti l’applicazione da parte di tabaccai di un sovrapprezzo (spesso pari a un euro) in occasione dell’acquisto di sigarette, marche da bollo, biglietti per trasporti pubblici con carte di credito o di debito.
“Il divieto generalizzato per il beneficiario di un pagamento di imporre al pagatore spese aggiuntive, rispetto al costo del bene o del servizio, in relazione all’utilizzo di strumenti di pagamento è stato ribadito nella direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. “PSD2”), recepita dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218“, si osserva da AGCM.
Ribadendo che comportamenti contrari alla normativa vigente (in violazione quindi dei diritti dei consumatori di cui all’art. 62 del Codice del Consumo) saranno eventualmente sanzionati, AGCM invita gli esercenti a eliminare ogni supplemento di prezzo applicato in relazione all’utilizzo da parte dei consumatori di carte di credito o di debito o di altri mezzi di pagamento.