Una nuova sentenza, a distanza di pochi giorni dalla precedente (Blogger condannata per i commenti pubblicati dagli utenti) torna a far discutere. Questa volta è il giudice del Tribunale di Roma, IX sezione penale, ad avere stabilito una “pena esemplare” nei confronti di un blogger 34enne: ben nove mesi di carcere per istigazione a delinquere ed apologia di reato.
Il titolare del blog da tempo criticava con toni accesi il comportamento di alcune società attive nel settore della cartellonistica stradale e delle affissioni. Massimiliano, questo il nome del blogger, denunciava abitualmente il degrado in cui versano certe zone della sua città parlando di “lobbies cartellonare“.
Il punto nodale della vicenda è, ancora una volta, il ruolo del gestore di una pagina web, di un sito, di un blog o di una pagina Facebook. Secondo il giudice capitolino chi amministra un sito web o, come nel caso di specie, addirittura, una semplice pagina Facebook può essere ritenuto responsabile per il contenuto pubblicato da parte di altri utenti.
“Pacifica essendo la responsabilità esclusiva in capo all’imputato per la gestione del blog (…) e dunque anche per il contenuto dei messaggi in esso pubblicati, è indifferente che si tratti di contenuti riferibili direttamente (allo stesso soggetto, n.d.r.) o ricevuti da altri utenti, essendo stato comunque il primo a curarne l’inserimento e la conseguente divulgazione al pubblico“, scrive il giudice nella sua sentenza.
L’avvocato Fulvio Sarzana, uno dei massimi esperti italiani di tematiche legate ai diritti fondamentali e rete Internet, non aveva sin qui seguito la vicenda del blogger romano ed ora promette battaglia in appello: “la semplice apertura di un blog (o di una pagina Facebook) potrebbe essere a rischio, dovendo il titolare dell’account sul social network prestare molta attenzione a ciò che scrivono i commentatori della propria pagina, pena la denuncia per istigazione a delinquere“, ha commentato il legale sul suo blog.
Sempre secondo Sarzana, si sarebbe dinanzi ad un pericolosissimo precedente “per la libera circolazione dei contenuti sul web, soprattutto nei casi in cui sia difficile distinguere la denuncia civile dalla vera e propria istigazione“. Inoltre – continua l’avvocato – “la responsabilità del blogger per i commenti postati da terzi non dovrebbe trovare ingresso nel nostro ordinamento quando sia possibile, come accade nella pressoché totalità dei casi, risalire agevolmente a chi ha effettuato il commento, attraverso le indagini informatiche appositamente previste dal codice“.
Appare opportuno rammentare, ancora una volta, l’importante sentenza emessa dalla Corte di Cassazione con la quale è stato chiarito che nemmeno il direttore responsabile di un periodico online può essere chiamato a rispondere dei commenti pubblicati da parte dei lettori (vedere il nostro articolo Cassazione e le responsabilità per i contenuti diffamatori).
Inoltre, il gestore di un sito web e la piattaforma per la pubblicazione di contenuti che egli mette a disposizione possono essere equiparati ad un “intermediario della comunicazione“, una figura definita e riconosciuta anche nelle normative europee. Secondo queste ultime, l'”intermediario della comunicazione” non ha obbligo di sorveglianza sui contenuti prodotti e pubblicati dagli utenti.
Ancora una volta, poi, lascia per lo meno interdetti un aspetto tutt’altro che marginale: chi pubblica materialmente i contenuti “incriminati” resta escluso dal procedimento penale e non viene nemmeno identificato.
“È una deriva straordinariamente pericolosa che contrasta con i più elementari principi dello stato di diritto e che minaccia di mettere a tacere la blogosfera italiana“, ha commentato Guido Scorza, uno dei più autorevoli esperti di diritto informatico e di tematiche connesse alla libertà di espressione ed alle politiche di innovazione. “Bisogna – ed occorre farlo con urgenza – provare a spiegare ai Giudici che condannare un blogger per un commento postato da un utente è come se si condannasse il gestore di un autogrill per una delle tante frasi ingiuriose scritte dietro le porte dei bagni“, ha aggiunto l’avvocato. (…) Chiunque – online come off line – deve rispondere solo ed esclusivamente di quello che dice e di quello che scrive salvo, naturalmente che, in casi eccezionali, sia la legge a stabilire il contrario“.