Sanzione a TIM da 4,8 milioni di euro: termine fibra utilizzato a sproposito

Secondo l'AGCM TIM non ha presentato in maniera chiara e trasparente le sue offerte in fibra ottica non indicando ai consumatori le tecnologie utilizzate e le reali prestazioni ottenibili.
Sanzione a TIM da 4,8 milioni di euro: termine fibra utilizzato a sproposito

Il termine “fibra”, almeno a livello commerciale, non può più essere utilizzato “a sproposito”: Copertura fibra, tra bollini e corretto utilizzo del termine.
Le prestazioni ottenibili con un collegamento FTTC (Fiber-to-the-Cabinet) sono infatti ad oggi inferiori rispetto a quelle riscontrabili con una connessione di tipo FTTH (Fiber-to-the-Home): nel secondo caso, infatti, il cavo fibra arriva fino al modem router dell’abbonato mentre nel primo si ferma in corrispondenza dell’armadio stradale (di solito posizionato in un raggio di circa 300 metri dall’utenza finale) con la rete secondaria in rame che prosegue sino all’edificio da servire.


Nel caso delle connessioni FTTC, comunque a banda ultralarga visto che ormai – in molti casi vengono commercialmente offerti fino a 100 o addirittura 200 Mbps in downstream -, il vero balzo in avanti si registrerà con l’adozione del vectoring, tecnologia che in Italia non è stata ancora abbracciata (Da ADSL a fibra: cosa cambia e cosa significano VDSL e vectoring) soprattutto a causa di lungaggini burocratiche.

Nell’attesa che AGCOM approvi l’utilizzo dei “bollini” per descrivere meglio le tipologie di connessione (Copertura fibra e ADSL: i bollini AGCOM indicheranno tecnologia usata e velocità della connessione), l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha ritenuto opportuno sanzionare TIM per pubblicità ingannevole relativamente alla promozione delle sue offerte in fibra ottica.

Come spiega l’Autorità, TIM ha fatto ricorso a slogan e formule promozionali volte a enfatizzare l’utilizzo integrale o esclusivo della fibra ottica e il raggiungimento delle massime prestazioni in termini di velocità e affidabilità della connessione senza però informare adeguatamente i consumatori circa le reali caratteristiche del servizio offerto e le connesse limitazioni (in particolare i limiti geografici di copertura delle varie soluzioni di rete, le differenze di servizi disponibili e di performance in funzione dell’infrastruttura utilizzata per offrire il collegamento in fibra).

Nelle diverse campagne pubblicitarie oggetto del provvedimento, inoltre, TIM ha omesso o indicato in modo non sufficientemente chiaro che, per raggiungere le massime velocità pubblicizzate, fosse necessario attivare un’opzione aggiuntiva a pagamento. “Tale circostanza ha, dunque, vanificato l’indicazione del prezzo dell’offerta contenuta nei claim principali“, osserva AGCM che contesta all’ex monopolista il mancato utilizzo di messaggi informativi chiari sulle caratteristiche e sulla qualità del servizio. Una condotta che ha dunque contribuito ad impedire al consumatore l’assunzione di una decisione consapevole sull’acquisto dell’offerta in fibra.

Il testo completo del provvedimento, che ha portato all’irrogazione di una sanzione pari a 4,8 milioni di euro nei confronti di TIM, è consultabile a questo indirizzo.

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