Recuperare un dominio registrato da altri: come si fa

Come comportarsi se un dominio .it contenente riferimenti ai propri marchi, alla propria azienda o, semplicemente, alle proprie attività fosse stato registrato da parte di terzi? È possibile provare a recuperare un dominio registrato da altri? E se ...

Come comportarsi se un dominio .it contenente riferimenti ai propri marchi, alla propria azienda o, semplicemente, alle proprie attività fosse stato registrato da parte di terzi?
È possibile provare a recuperare un dominio registrato da altri? E se sì, qual è la procedura da seguire?

Non tutti sanno che il Registro .it offre una procedura che, in diversi casi, permette di recuperare un dominio scaduto e intestato a terzi non aventi titolo per gestirlo.
Ma quali chance si hanno in concreto e quali sono i passaggi da applicare?

Recuperare un dominio registrato da altri: la procedura passo-passo

Tutto è partito dal caso segnalatoci da alcuni lettori: un nome a dominio .it, contenente espliciti riferimenti alla denominazione di nota associazione operativa sul territorio italiano, era stato registrato da un cittadino tedesco.
In questo caso, è stato commesso un errore imperdonabile: la persona incaricata a gestire il dominio, per motivi personali, si era dimenticato di rinnovarlo. Allo scadere dei 30 giorni dal mancato rinnovo il registrar, ossia il fornitore di servizi presso il quale il dominio era ospitato, ha comunicato la cessata gestione del dominio al Registro .it rendendolo di fatto nuovamente registrabile da parte di terzi.

Trascorsi alcuni giorni, un soggetto terzo ha registrato il nome a dominio in proprio effettuando, in questo caso, una vera e propria operazione di domain grabbing.

Il domain grabbing è una pratica purtroppo ancor’oggi diffusissima che consiste nel “sottrarre” nomi a dominio che, sulla carta, dovrebbero essere registrati dai soggetti che vantano qualche titolo sull’utilizzo di un nome, di un marchio o di “un’insegna”.

Il fenomeno del domain grabbing ha radici antiche (leggasi 1999) e prende le mosse, essenzialmente, da due motivazioni:
– il tentativo di realizzare un lucro sul trasferimento del nome a dominio offrendolo agli aventi diritto dietro il versamento di un importo in denaro;
– lo sfruttamento di un nome a dominio che, prima della sua scadenza, poteva vantare una buona popolarità e un numero rilevante di link entranti. Chi compie l’attività di domain grabbing (detto anche cybersquatter) può così provare a sfruttare la popolarità del dominio per dare visibilità a informazioni pubblicate in Rete in proprio o per conto terzi.
Quest’operazione, di solito, viene posta in essere lavorando contemporaneamente su centinaia di domini.

Come recuperare un dominio .it registrato da altri: il ruolo del Registro .it

Il Registro .it è l’organo deputato a svolgere le operazioni necessarie a garantire la funzionalità del servizio di registrazione dei nomi a dominio nell’ambito del ccTLD .it nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it e dal Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it, oltre che dalle “linee guida” a tali regolamenti.

La registrazione di un nome a dominio .it avviene sulla base del principio “first come first served” per i soggetti che hanno cittadinanza, residenza o sede nei Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE), nello Stato del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e nella Confederazione Svizzera.
In altre parole, verrà sempre soddisfatta la richiesta di colui che richiede per primo la registrazione di un dominio .it.
Quando un dominio scaduto torna disponibile e un terzo ne richiede per sé la registrazione, questi – con ogni probabilità – ne diverrà l’assegnatario.

In tema di responsabilità derivanti dalla registrazione e utilizzazione di un nome, l’art. 1.2.4 del citato Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a domino nel ccTLD .it testualmente dispone:
Il Registrante è responsabile della registrazione ed assegnazione del nome a dominio, nonché delle proprie dichiarazioni e informazioni fornite al Registro. Il Registro non è responsabile di errori tecnici che compromettano i dati mantenuti nel DBNA (il “Database dei nomi a dominio”, n.d.r.), se non per colpa grave”. Ancora, “il Registrante è l’unico soggetto responsabile della richiesta di registrazione e dell’uso del nome a dominio”.

Si tratta di due disposizioni di fondamentale importanza perché già esse consentono di risolvere buona parte delle problematiche derivanti “registrazioni fasulle” operate da terzi.

Nel caso in cui un dominio sul quale si ritiene di poter godere di titolarità, fosse stato registrato da terzi, il suggerimento è quello di fare riferimento al Registro .it.
Vi è infatti anche l’opportunità di risolvere le dispute sull’assegnazione di un nome a dominio anche in via stragiudiziale, senza sborsare un centesimo.

Verificare a chi è intestato un dominio .it

Il primo passo da compiere per provare a recuperare un dominio registrato da altri, consiste nel verificare a chi è attualmente intestato.

La procedura è semplicissima e consiste nell’accedere alla pagina WHOIS sul sito ufficiale del Registro .it.
Digitando il nome a dominio di secondo livello nell’apposita casella e cliccando su Cerca (previo superamento del “CAPTCHA”), si otterranno tutte le informazioni sul registrante.

Recuperare un dominio registrato da altri: come si fa
Lo stato di un dominio correttamente registrato e assegnato viene posto su ok. Diversamente, in corrispondenza della voce Stato, si troverà una delle stringhe riportate nel glossario del Registro .it.

Anche se il registrante avesse sottoscritto la clausola che permette di nascondere i propri dati personali (indirizzi postali, e-mail e recapiti telefonici), si potrà comunque accertare il nome dell’intestatario del dominio .it.
Già questa operazione di solito permette di capire le ragioni per cui il dominio è stato registrato (concorrenza, tentativo di causare un danno, appropriazione per ragioni di popolarità/ranking, sottrazione per la successiva richiesta di una contropartita economica e così via).

I sistemi di tutela per il recupero del nome a dominio

Il Registro .it è una realtà alla quale è possibile guardare con fiducia nel caso in cui si lamentasse un palese caso di sottrazione di un nome a dominio.

Basti pensare che il Registro .it svolge il suo servizio all’interno dell’Istituto di Informatica e Telematica (IIT) del CNR (Consiglio nazionale delle ricerche) ed è attivo da fine 1987 quando nacque il primo dominio italiano (cnr.it).
Quando si parla di Registro .it, si parla di un organismo concepito albori della rete Internet italiana (vedere anche 30 anni di Internet in Italia: oggi e domani le celebrazioni) ed è quindi possibile fare riferimento al servizio per qualunque dubbio legato all’assegnazione di un dominio.

Il Registro .it mette a disposizione diversi strumenti di tutela:

1) la procedura di opposizione (ex. art. 5 del Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it)
2) la procedura di verifica dei requisiti soggettivi (ex art. 6.3 “Revoca” del Regolamento di assegnazione)
3) la procedura di Riassegnazione di un nome a dominio (ex. art. 3 del Regolamento risoluzione delle dispute nel ccTLD .it)
4) l’Arbitrato (ex. art. 2 del Regolamento risoluzione delle dispute nel ccTLD .it).

La procedura di opposizione è quella che dovrebbe essere immediatamente attivata nel caso in cui si rilevasse di aver “perso” un dominio .it contenente nome della propria azienda, attività, marchi, insegne e così via.

In questa pagina sono pubblicati i moduli di massima da utilizzare per richiedere al Registro .it l’attivazione di una procedura di opposizione.

Compilando e inviando la modulistica al Registro, si può fare presente che l’attuale assegnazione di un certo nome a dominio è lesiva del:

– diritto al nome;
– diritto di marchio registrato;
– diritto alla propria ragione / denominazione sociale;
– diritto alla propria ditta;
– diritto alla propria insegna;
– altro diritto (da specificare)

Il suggerimento è quello di inserire, all’incirca a metà del modulo, una dettagliata descrizione del diritto leso e del pregiudizio subito.
Consigliamo di aprire il PDF contenente la bozza di modulo per l’opposizione, copiarlo in un wordprocessor quindi compilarlo accuratamente. Nella parte centrale del documento, bisognerà essere il più circostanziati possibile ed evidenziare le motivazioni per cui il dominio oggetto di contestazione non dovrebbe essere più assegnato a terzi.

A tal proposito, se il dominio contiene il proprio nome, marchi registrati, ragione sociale e così via, è importante allegare visure camerali, copie del deposito di marchi registrati e qualunque altra documentazione che attesti l’attività espletata.

Una richiesta di opposizione all’assegnazione di un nome a dominio è rivolta al Registro da chi assume aver subito un pregiudizio a causa dell’assegnazione del nome a dominio al corrente Registrante“, si spiega. “L’opposizione deve contenere le generalità del mittente, il nome a dominio oggetto dell’opposizione, le generalità del Registrante, i diritti ritenuti lesi e una descrizione dell’eventuale pregiudizio subito. Ove i dati del Registrante non siano visibili tramite interrogazione Whois al DBNA, gli stessi possono essere richiesti al Registro mediante la procedura di cui all’art. 2 delle Linee Guida legali. Inoltre, il Registro, ove venga a conoscenza dell’esistenza di un procedimento giudiziario o arbitrale relativo ad un nome a dominio, può d’ufficio aggiungere al nome a dominio stesso lo stato di CHALLENGED. Il nome a dominio oggetto di opposizione non può essere sottoposto ad un’operazione di modifica del Registrante“.

Inoltre, il Registro .it precisa che “i concetti di “pregiudizio” e di “diritto” devono necessariamente discendere dall’esistenza di un “diritto assoluto” in titolarità di chi rivendica l’assegnazione di un nome a dominio“.

In altre parole, chi contesta l’assegnazione di un dominio a terzi deve detenere un diritto assoluto sulle denominazioni contenute nel nome a dominio stesso.

L’attivazione della procedura di opposizione di un nome a dominio è condizione necessaria per consentire al ricorrente di accedere agli strumenti di risoluzione extragiudiziaria delle dispute quali la procedura di Riassegnazione e l’Arbitrato.

L’invio della documentazione per l’avvio della procedura di opposizione può essere effettuato anche spedendo un’email all’indirizzo challenge@nic.it.

Recuperare un dominio registrato da altri: come si fa
Il Registro .it è solitamente molto tempestivo nel fornire un riscontro alla richiesta e, nel caso in cui la procedura meritasse di essere attivata, nella pagina WHOIS verrà riportato il valore challenged accanto alla voce Stato.

La procedura di opposizione attiva un meccanismo di verifica sulla corretta assegnazione del dominio?

Inviando la modulistica per l’attivazione della procedura di opposizione, il Registro – previa verifica – può revocare d’ufficio l’assegnazione del nome a dominio stabilito che, ad esempio, l’attuale assegnatario ha posto in essere una palese attività di domain grabbing, magari fornendo dati non veritieri?

E poi, il Registro può revocare d’ufficio l’assegnazione del nome a dominio verificato che, ad esempio, l’attuale assegnatario ha violato in maniera palese gli altrui diritti al nome, marchio registrato, ragione /denominazione sociale, ditta e/o insegna?

Puntuale riscontro ci è stato offerto dalla Dott.ssa Rita Rossi, responsabile dell’Unità aspetti legali e contrattuali del Registro.it e Luca Albertario, collaboratore dell’ufficio.
Pubblichiamo la risposta pervenutaci perché offre preziosissimi e circostanziati chiarimenti:

La revoca di un nome a dominio è disciplinata all’art. 6.3 “Revoca” del più volte citato Regolamento di assegnazione e può essere realizzata nei seguenti casi:

– a seguito della notifica nelle forme di legge un provvedimento giudiziario, ovvero altro provvedimento emesso da un’autorità competente che disponga in tal senso;
d’ufficio, per la mancanza dei requisiti soggettivi o per mancata presentazione dei documenti richiesti al Registrante.

Quest’ultimo tipo di revoca si realizza nell’ipotesi in cui, a conclusione della procedura di verifica, attivata d’ufficio dal Registro o su istanza di parte (c.f.r. 6.1.2 “Verifiche relative all’operato del Registrar e eventuali azioni conseguenti” del Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it), il Registrante del nome a dominio non risulti più aver titolo al nome a dominio, oppure nel caso in cui il Registro non abbia ricevuto la documentazione richiesta“.

Ci viene poi fatto notare che “qualora sia attivata la procedura di opposizione, la verifica dei requisiti soggettivi costituisce una possibilità per l’opponente poiché, nell’ipotesi in cui il registrante non invii i documenti comprovanti i dati iniziali con cui è stata effettuata la registrazione, egli può registrare il nome a dominio di suo interesse con prelazione rispetto ai terzi“.

I nomi a dominio .it revocati, verranno passati nello stato di inactive/revoked e così resteranno per 30 giorni.
Verranno poi definitivamente cancellati dal DBNA, passeranno nello stato di pendingDelete/pendingDelete e, successivamente, di deleted.
I domini interessati da procedura di opposizione passeranno dallo stato inactive/revoked allo stato inactive/toBeReassigned.

Entro 30 giorni dal passaggio del dominio .it nello stato inactive/toBeReassigned, il soggetto “vincitore” della procedura di opposizione dovrà:

1) scegliere il provider (Registrar) presso cui ospitare il dominio
2) informare tale provider della conclusione (in proprio favore) della procedura di opposizione
3) richiedere al provider Contact ID, Nameservers e Sigla del Registrar da inserire nel modulo di riassegnazione scaricabile cliccando su questo link quindi su Riassegnazione.
A seconda che il “vincitore” della procedura di riassegnazione sia una persona fisica oppure una società/associazione, si dovrà fare clic su Richiesta di riassegnazione da parte di persona fisica oppure su Richiesta di riassegnazione da parte di soggetti diversi da persona fisica.
4) compilare la richiesta di riassegnazione e inviarla via fax al Registro .it al numero 050-542420.

Non tutti i provider dispongono di un form online/modulo per gestire la riassegnazione di un dominio.
Il nostro consiglio è quello di contattare il Registrar, citare il dominio che si intende “recuperare” dopo la positiva conclusione della procedura di opposizione quindi richiedere i dati riportati al precedente punto 3).

Dopo aver inviato il fax contenente la richiesta di riassegnazione al Registro .it, dopo qualche ora il dominio di proprio interesse dovrebbe passare nello stato inactive / dnsHold quindi, dopo poco, su OK, a completa conclusione della procedura.

Le procedure di arbitrato e di riassegnazione

Le altre procedure di risoluzione delle dispute sui nomi a dominio .it, sono anch’esse stragiudiziali ma non sono gratuite.

Nello specifico, i costi dell’Arbitrato sono definiti sulla base dalle tariffe forensi, mentre le tariffe delle procedure di riassegnazione sono stabilite in autonomia da parte dei soggetti abilitati dal Registro .it alla conduzione delle procedure in questione definiti Prestatori del Servizio di Risoluzione delle Dispute o PSRD (fare riferimento al sito del Registro .it).

Il cosiddetto Arbitrato (lo strumento di tutela n°4 indicato in precedenza), non è stato quasi mai utilizzato. Anche perché per fruirne è necessario l’esplicito consenso da parte di entrambi i soggetti coinvolti nella procedura di opposizione. Eventualità remota.
Come si può verificare esaminando questa pagina, le decisioni arbitrali registrate fino ad oggi hanno riguardato appena tre nomi a dominio e per un solo la procedura è terminata con la emissione della relativa decisione arbitrale.

Il ricorso alla procedura di riassegnazione con il coinvolgimento dei PSRD, invece, è nella piena disponibilità dell’opponente. Tale procedura è infatti attivabile dall’opponente indipendentemente dalla volontà del registrante.
La procedura ha come scopo la verifica del titolo all’uso o alla disponibilità giuridica del nome a dominio, e che il dominio non sia stato registrato e mantenuto in mala fede. L’esito della procedura può essere soltanto la riassegnazione di un nome a dominio.

Questo modus operandi non ha natura giurisdizionale e come tale non preclude alle parti il ricorso, anche successivo, alla magistratura o all’arbitrato.

Il Registro.it osserva che: “a termini del regolamento dispute, al fine del trasferimento del nome a dominio, sono sottoposti a tale procedura i nomi a dominio per i quali il ricorrente affermi che:

– il nome a dominio sottoposto a opposizione sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome;
– l’attuale assegnatario (denominato “resistente”) non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione; ed infine che
– il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.

Se il ricorrente prova che sussistono assieme le condizioni “a)” e “c)” di cui sopra ed il resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, quest’ultimo viene trasferito al ricorrente.
Resta ovviamente fermo il principio in base al quale lo svolgimento della procedura deve avvenire nel rispetto del contraddittorio
“.

Ringraziamo vivamente il Registro .it e, in particolare, la Dott.ssa Rita Rossi – responsabile dell’Unità aspetti legali e contrattuali – e Luca Albertario, collaboratore dell’Ufficio, per la collaborazione offerta e il supporto nella stesura dell’articolo.

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