Con l’ormai nota delibera n. 348/18/CONS AGCOM ha stabilito che l’utente finale abbonato di qualunque operatore di telecomunicazioni ha la facoltà di scegliere e installare un modem router di proprietà anziché essere obbligato a usare (ed eventualmente pagare, anche a rate) il terminale spesso imposto dal provider.
Quando si attiva un abbonamento, quindi, il cliente può decidere liberamente se usare un modem router di sua proprietà evitando che sia l’operatore a fornirlo. Non solo: il provider è tenuto a fornire all’utente tutte le indicazioni per configurare il suo modem router al fine di utilizzarlo con l’abbonamento attivato (devono essere indicate anche le credenziali per adoperare il servizio VoIP, se compreso nell’offerta sottoscritta).
Abbiamo visto tutto nell’approfondimento Modem fibra: quando usarne uno alternativo e come sceglierlo.
C’era però in sospeso un punto in seguito al ricorso presentato dinanzi al TAR del Lazio da parte di alcuni operatori.
La delibera AGCOM prevede infatti che per i contratti già in essere, nel caso in cui l’abbonato stia pagando il modem router fornito dall’operatore, quest’ultimo è tenuto a proporre “la variazione senza oneri della propria offerta in una equivalente offerta commerciale che preveda la fornitura dell’apparecchiatura terminale a titolo gratuito o che non ne vincoli l’utilizzo attraverso l’imputazione di costi del bene o dei servizi correlati al terminale nella fatturazione“. In alternativa, l’operatore di telecomunicazioni deve accordare al cliente la facoltà di “recedere dal contratto senza oneri diversi dalla mera restituzione del terminale, dandone adeguata informativa“.
Dopo la discussione del caso il 23 ottobre 2019, oggi veniamo a conoscenza della sentenza del TAR del Lazio che di fatto dà ragione ad AGCOM (cercare a questo indirizzo inserendo “2018” come anno e “12197” come numero del ricorso).
D’ora in avanti, quindi, gli operatori di telecomunicazioni dovranno prospettare a tutti i loro clienti che pagano modem router una delle due soluzioni prescritte da AGCOM e indicate in precedenza.
I giudici del tribunale amministrativo hanno soltanto accolto una delle eccezioni sollevate da TIM: i clienti non possono tenersi il modem router dopo la disdetta dell’abbonamento.
L’avvocato Fulvio Sarzana ha definito la sentenza del TAR del Lazio come un’importante vittoria per i consumatori.