Il provvedimento AGCOM era atteso da tempo e finalmente l’Autorità ha approvato “le misure attuative del regolamento europeo riguardante l’accesso ad una rete Internet aperta, con specifico riferimento alla libertà di scelta delle apparecchiature terminali utilizzate per l’accesso da postazione fissa“.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha introdotto in Italia le norme sul modem libero: gli utenti sono liberi di scegliere liberamente i terminali di accesso ad Internet da postazione fissa. Allo stesso tempo, AGCOM ha stabilito una serie di obblighi in capo agli operatori di telecomunicazioni.
Dal punto di vista tecnico, gli operatori non potranno rifiutare di collegare apparecchiature terminali alla propria rete quando il dispositivo scelto dall’utente soddisfa i requisiti di base previsti dalla normativa europea e nazionale, né imporre all’utente oneri aggiuntivi o ritardi ingiustificati.
Nel caso in cui l’abbonato scegliesse un suo apparato l’operatore non potrà neppure discriminare la qualità dei servizi inclusi nell’offerta di connettività.
I fornitori di accesso alla rete dovranno poi fornire ai clienti, attraverso i canali di assistenza, informazioni adeguate a permettere all’utente la configurazione e l’utilizzo dei propri apparati.
AGCOM osserva che “qualora gli operatori offrano il terminale in abbinamento con servizi di connettività ne devono specificare chiaramente le condizioni di fornitura nonché garantire che il consumatore possa scegliere un proprio terminale fornendo tutte le specifiche necessarie al suo funzionamento“.
Di fatto, quindi, la delibera 348/18/CONS AGCOM impone ai provider di fornire sempre le credenziali per ottenere l’IP statico, ove previsto commercialmente, e soprattutto le credenziali VoIP nel caso delle utenze fibra.
La delibera, però, non sembra prescrivere l’obbligo di presentare sul mercato offerte naked che non prevedano la fornitura del modem router.
Quando l’operatore fornisse anche il modem router, dovranno essere trasparentemente indicati eventuali costi di installazione, il numero e il valore delle rate di noleggio e le condizioni di riscatto della proprietà del terminale.
Qualora invece il terminale sia fornito a titolo gratuito, il consumatore dovrà poter conoscere le condizioni economiche e tecniche aggiuntive collegate a tale fornitura e ogni altra informazione utile a distinguere le condizioni contrattuali relative al servizio di accesso ad Internet rispetto all’uso del terminale e i servizi correlati.
“Nel caso di recesso, la mancata restituzione di un’apparecchiatura terminale non utilizzata dall’utente, ancorché ceduta a titolo non oneroso, non dovrà generare oneri aggiuntivi per l’utente“, scrive AGCOM.