È legale linkare opere protette dalle norme sul diritto d'autore?

Una sentenza del giudice del tribunale di Frosinone chiarisce che i link non costituiscono di per sé reato e che le finalità di lucro devono essere puntualmente provate.

La sentenza è di febbraio 2017 ma l’avvocato della difesa, Fulvio Sarzana, ne ha fatto menzione solo qualche giorno fa. Per la prima volta nel nostro Paese e in Europa, un giudice ha annullato una pesante sanzione amministrativa, comminata al gestore di un sito web che raccoglieva link per il download di opere protette dalla normativa sul copyright e pubblicate online senza l’autorizzazione dei detentori dei diritti.

Quasi due anni fa il Prefetto di Frosinone aveva trasmesso un’ingiunzione di pagamento pari a oltre 546.000 euro più spese al gestore di un sito (raggiungibile attraverso diversi domini e una serie di redirect, variati nel corso del tempo) che ospitava i link per il download di copie illecite di film (anche molto recenti), serie TV e programmi televisivi.
Il sito web presentava anche banner pubblicitari, facendo ritenere che la piattaforma venisse utilizzata dal suo gestore anche per sviluppare reddito.


Assistito dall’avvocato Fulvio Sarzana, il frusinate ha ritenuto opportuno presentare ricorso contro la decisione del Prefetto, assunta dopo le verifiche condotte dalla Guardia di Finanza.

Il testo della sentenza e l’annullamento della sanzione amministrativa

Il giudice del tribunale di Frosinone, con una decisione che certamente farà “scuola” (sentenza n.181/2017 pubblicata il 07/02/2017), ha accolto le ragioni della difesa disponendo l’annullamento della sanzione amministrativa precedentemente comminata.

Prima di pubblicare il nostro articolo, abbiamo preferito leggere il testo della sentenza – che ci è stata gentilmente trasmessa dall’avvocato Sarzana -.

Il giudice ha chiarito, innanzi tutto, che “l’art. 171 -ter, 2 comma, lett. a-bis della L. 633/41 presuppone la comunicazione al pubblico a fini di lucro di un’opera protetta dal diritto d’autore, o di parte di essa, attuata mediante la sua diffusione in un sistema di reti telematiche, attraverso connessioni di qualsiasi genere“.
La pubblicazione di link a opere tutelate dal diritto d’autore non rappresenta di per sé una violazione. In altre parole, il materiale soggetto a copyright deve risiedere sul server di chi gestisce il sito web e non altrove per poter disporre una sanzione.

Inoltre, per configurare il reato, è necessario accertare il fine di lucro della pubblicazione e svilupparsi “un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell’autore del fatto“, scrive il giudice. “Ne consegue che, al fine della commissione dell’illecito in esame, deve essere raccolta la prova dello specifico intento del file sharer di trarre dalla comunicazione al pubblico, per il tramite della messa in condivisione in rete di opere protette, un guadagno economicamente apprezzabile e non un mero risparmio di spesa“.

Come esplicitamente osservato, quindi, il fine di lucro costituisce il requisito essenziale per la punibilità.

Nel caso di specie, sempre stando a quanto concluso dal tribunale di Frosinone, la ricostruzione della Guardia di Finanza difetterebbe degli elementi atti a provare la finalità di lucro. Insomma, nonostante la presenza di banner pubblicitari, non è stato possibile accertare che il vantaggio economico per il gestore del sito fosse derivato dall’attività di linking (peraltro non ricompresa tra quelle esplicitamente vietate dalla normativa).

Non basta infatti che il sito produca reddito, ma occorre dimostrare che l’attività di lucro sia collegata alla singola opera e che ne sia il corrispettivo, perché altrimenti siamo in presenza di un risparmio di spesa e non di una attività di messa a disposizione per finalità di lucro“, ha osservato l’avvocato Sarzana.

Il problema, per chi gestisce siti web che contengono link a opere tutelate dal diritto d’autore e pubblicate online senza le necessarie autorizzazioni, resta.
Allo stato attuale, dopo la sentenza frusinate, è soprattutto “etico” perché la normativa effettivamente parla di opere dell’ingegno “immesse” in Rete senza averne titolo.
Va detto, comunque, che una verifica sugli strumenti di web analytics utilizzati dalle varie piattaforme potrebbe comunque permettere di stimare l’eventuale vantaggio economico ottenuto anche con la mera attività di linking.
E quanti siti web a carattere editoriale stanno traendo un vantaggio economico inserendo link diretti ad “aggregatori” come quelli di specie per meglio posizionarsi sui motori di ricerca?

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