Di recente abbiamo evidenziato quanti siano ancora gli operatori di telemarketing e i call center che espletano le loro attività in violazione delle normative vigenti: Call center fuorilegge protagonisti in Italia di una serie di campagne phishing.
Lo stesso Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO) è stato più volte oggetto di critiche da parte degli utenti che ne hanno lamentato la presunta inefficacia.
Dopo le novità ventilate un anno fa (Il Registro delle Opposizioni sarà più efficace? Nuove regole per il telemarketing) e la presentazione degli speciali prefissi telefonici che dovrebbero essere utilizzati per le chiamate a fini di telemarketing e di ricerche di mercato (Call center, ecco i prefissi che useranno per le chiamate commerciali), con alcune importanti eccezioni, il Garante Privacy si è oggi espresso su uno schema di regolamento proposto dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).
Come spiega il Garante, esso andrà a modificare il funzionamento del Registro Pubblico delle Opposizioni. L’Autorità puntualizza che il suo è un parere positivo condizionato e chiarisce che al RPO possono iscriversi gli utenti che non intendono ricevere offerte promozionali, né sul telefono fisso né sul cellulare, né tramite la posta cartacea.
“Il regolamento, che estende la possibilità di iscrivere al RPO anche i numeri di telefonia mobile e i numeri riservati, o non presenti negli elenchi telefonici pubblici, tiene già conto di alcune delle indicazioni fornite dall’Ufficio del Garante“, si legge in una nota ufficiale. L’Autorità, tuttavia, per rendere il regolamento pienamente conforme alla normativa sulla protezione dei dati personali e realmente effettive le garanzie per gli utenti, ha fornito al MISE ulteriori indicazioni.
In primo luogo, il Garante ritiene che sia necessario precisare ulteriormente che l’iscrizione al RPO comporta automaticamente l’opposizione a tutti i trattamenti a fini promozionali, da chiunque effettuati, con la revoca anche dei consensi manifestati in precedenza.
“L’Autorità chiede, inoltre, di valutare l’opportunità che nel RPO possano confluire tutti gli indirizzi postali indicati dai contraenti, anche quelli non presenti negli elenchi telefonici. Per quanto riguarda poi la possibilità di revoca “selettiva” dell’opposizione al trattamento nei confronti di uno o più operatori di categorie merceologiche l’Autorità ritiene che questa procedura possa rivelarsi una “ipotesi residuale”. È prevedibile, infatti, che la revoca verrà, nella maggior parte dei casi, esercitata più facilmente manifestando il consenso, di volta in volta, alla singola società“.
Con il preciso obiettivo di rendere più esplicito l’obbligo della norma ed evitare comportamenti non corretti, il Garante suggerisce al MISE di prevedere in caso di illeciti, una responsabilità della società “non derogabile contrattualmente in concorso o in solido” con i call center che hanno effettuato la chiamata promozionale.
In altre parole, anche i committenti non potranno più “scaricare” le responsabilità su altri soggetti parlando solamente di “call center furbetti” perché chiamate non permesse dagli abbonati potranno portare a sanzioni anche nei confronti delle società che intendono pubblicizzare i loro prodotti e servizi.
A questo proposito, il Garante annuncia di aver comminato una sanzione da 2 milioni di euro a una società che aveva svolto, tramite un call center albanese, attività di telemarketing e teleselling per conto di un’azienda del settore energetico in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali (in vigore prima del GDPR).