Oggi è un bel giorno per il web. La Corte di Cassazione ha infatti sancito come i blog non siano da considerarsi “stampa clandestina”. Un’espressione che, nell’era della comunicazione ipertecnologica in cui viviamo, appare stridere con ciò che è ormai divenuta l’informazione online. È una norma freschissima ed aggiornatissima – Legge 8 febbraio 1948, n. 47 – quella che parla di “stampa clandestina”: “chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta (…) è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa. (…) La stessa pena si applica a chiunque pubblica uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell’editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero“. Si tratta di disposizioni appartenenti ad un lontano passato che oggi mal si coniugano con i grandi passi in avanti che si sono fortunatamente compiuti nel corso degli anni.
La Corte di Cassazione, con una sentenza dal valore storico, ha stabilito che un blog non è di per sé un prodotto editoriale e la figura del blogger non è sovrapponibile con quella del giornalista. I giudici della III Sezione si sono espressi sulla vicenda che vedeva protagonista Carlo Ruta, storico e saggista siciliano, che nel 2008 era stato condannato per il reato di stampa clandestina dal tribunale di Modica e che nel 2011 aveva subito una seconda condanna in appello a Catania. Ruta curava un blog che analizzava i fenomeni mafiosi manifestatisi sul territorio siciliano offrendo informazioni e spunti di riflessione.
Un magistrato, sentitosi offeso per alcune considerazioni apparse sul blog amministrato da Ruta, presentò una denuncia dando di fatto il via alla vertenza.
I legali di Ruta, anche in sede di Cassazione, hanno evidenziato, come spiega Fulvio Sarzana di S. Ippolito sul suo blog, “l’illogicità dell’equiparazione (e della conseguente responsabilità per stampa clandestina di chi non registra il proprio blog) fra testate giornalistiche e blog che, di fatto obbligherebbe migliaia di blogger a registrarsi presso la cancelleria del tribunale competente“.
Sarzana riferisce anche di una comunicazione che il difensore di Ruta avrebbe ricevuto da parte dell’On. Giuseppe Giulietti, relatore della norma sull’editoria n. 62/2011 (che a sua volta continua a citare le disposizioni del 1948). Giulietti avrebbe confermato che “i blog non rientrano, né intendevano essere inclusi, nella nozione di prodotto editoriale, e che ciò risultava evidente dalla lettura della relazione preparatoria alla legge“.
Anche l’avvocato Guido Scorza plaude alla decisione della Corte di Cassazione parlando di un “autentico mostro giuridico” che finalmente è stato debellato. “È una vittoria importante per l’informazione online, per la quale è giusto festeggiare“. Il quadro normativo, però, è tutt’altro che chiaro e troppe sono le minacce che incombono sulla libera informazione.