Nei giorni scorsi abbiamo parlato del cosiddetto Bonus PC, tablet e Internet: cos’è e come richiederlo, agevolazione riservata a famiglie e imprese che prevede una serie di requisiti e alcune limitazioni.
Abbiamo già detto, come peraltro confermato da Infratel Italia in una nota, che i soggetti interessati potranno richiedere un bonus del valore di 500 euro da spendere presso un operatore di telecomunicazioni che dovrà fornire PC, tablet e connettività (il reddito ISEE del richiedente non dovrà comunque superare i 20.000 euro). Un’impostazione fortemente criticata da AIRES, principale rappresentante dei distributori di elettronica di consumo, che ha parlato di una scelta gravemente “lesiva della libertà di consumo e della concorrenza tra operatori“.
L’altolà dell’Antitrust sul bonus Internet 2020
L’Antitrust italiana (AGCM), in una recente riunione, ha invece messo al vaglio il “Piano voucher per la connettività in banda ultra larga di famiglie con ISEE fino a 50.000 euro e imprese“: si tratta della seconda parte delle agevolazioni che prevedono l’erogazione di voucher per l’acquisto di offerte di connettività ad almeno 30 Mbps in downstream.
In particolare, i destinatari di questo secondo intervento sono le famiglie con ISEE fino alla soglia di 50.000 euro (alle quali sarà erogato un contributo massimo di 200 euro) mentre alle imprese spetteranno tra 500 e 2.000 euro, impegno economico che consentirà di ottenere servizi di connettività, rispettivamente, ad almeno 30 Mbps o a 1Gbps, in base alla
tipologia di rete presente nelle relative sedi.
Laddove fosse presente più di un’infrastruttura a banda ultralarga (ad esempio a 30 Mbps, 100 Mbps o 1 Gbps; vedere Velocità fibra: cosa c’è da sapere), il bonus o voucher potrà essere erogato soltanto per la sottoscrizione dell’offerta più performante disponibile allo specifico indirizzo civico.
Inoltre, non potranno approfittare dell’agevolazione i beneficiari che intendano effettuare un cambio operatore fra servizi aventi prestazioni analoghe o passaggi di intestazione del contratto a un altro componente familiare, nella medesima unità immobiliare.
Pur apprezzando il progetto governativo, AGCM ha individuato alcune criticità che possono pregiudicare la concorrenza sul mercato dei servizi all’ingrosso e al dettaglio per quanto riguarda le offerte a banda ultralarga.
L’Antitrust osserva che “la misura inciderà su un numero di beneficiari superiore a 2 milioni di linee, tra famiglie ed imprese, corrispondente ad oltre il 10% delle linee fisse attive attualmente. (…) Ne consegue che le misure in esame debbano essere valutate con attenzione al fine di fornire un bilanciamento tra gli obiettivi di interesse comune europeo allo sviluppo infrastrutturale delle reti di telecomunicazione e quelli di tutela del corretto gioco concorrenziale“.
Richiamando gli Orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, AGCM invita insomma a muoversi con cautela e a non perturbare il mercato con operazioni che potrebbero finire per essere oggetto di contestazioni. Il suggerimento dell’Autorità è quindi quello di rivedere il provvedimento investendo sul finanziamento di quei servizi che “consentano una connettività a più di 100 Mbps e che siano potenziabili ad una velocità Gigabit“.
Tale soluzione, proposta da AGCM, “avrebbe il vantaggio di garantire la neutralità tecnologica e, al tempo stesso, di incentivare l’adozione di connessioni ad alta capacità da parte di cittadini e imprese, nonché di dare un impulso alla concorrenza infrastrutturale mediante gli investimenti in diverse tecnologie che permettono di raggiungere tali standard qualitativi elevati (almeno 100 Mbps), come ad esempio gli standard VDSL2 e EVDSL per le reti FTTC, le reti FTTH ed i sistemi fixed wireless access basati su standard 5G“.
Viene così contestato il provvedimento generalizzato che includa nelle agevolazioni l’erogazione di voucher per l’attivazione di soluzioni di connettività al di sotto dei 100 Mbps. Per AGCM si rischierebbero di di pregiudicare i rapporti di concorrenza dinamica tra operatori avvantaggiando soggetti che non effettuano investimenti e fanno leva sulla posizione detenuta storicamente sulla rete in rame e “comprometterebbero il processo di ammodernamento delle reti di comunicazione elettronica in Italia“.
D’altra parte molti consumatori potrebbero essere tentati di richiedere abbonamenti per connessioni a banda larga, molto meno performanti delle ultrabroadband a fronte di un voucher statale che darebbe loro diritto di sfruttarle per un periodo di tempo più lungo (in forza del costo mensile inferiore). “Le tecnologie meno performanti hanno un minor costo all’ingrosso e, pertanto, gli operatori potrebbero privilegiare tali tecnologie che – a parità di prezzo al dettaglio – garantiscono margini più elevati“, osserva ancora AGCM.
Il parere completo dell’Antitrust italiana può essere letto da pagina 12 del bollettino n.37 del 21 settembre 2020.