AGCM sanziona Fastweb per l'utilizzo improprio del termine fibra

Dopo TIM e Wind Tre arriva anche per Fastweb una sanzione da parte dell'antitrust: la società milanese ha utilizzato a sproposito il termine "fibra" per presentare commercialmente offerte ibride.

AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) e AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) stanno procedendo all’unisono con l’intento di obbligare gli operatori di telecomunicazioni a non abusare del termine “fibra”.

Dopo aver sanzionato TIM e Wind Tre, rispettivamente, con multe pari a 4,8 milioni di euro (Sanzione a TIM da 4,8 milioni di euro: termine fibra utilizzato a sproposito) e 4,25 milioni di euro, AGCM decide di censurare anche il comportamento di Fastweb irrogando una multa da 4,4 milioni di euro.


Come TIM e Wind Tre, anche Fastweb ha spesso utilizzato il termine “fibra” a sproposito: a fronte del ricorso a slogan volti ad enfatizzare l’utilizzo integrale ed esclusivo della fibra ottica e/o il raggiungimento delle massime prestazioni in termini di velocità e affidabilità della connessione, l’Antitrust italiana spiega che Fastweb “ha omesso o non ha adeguatamente evidenziato le informazioni sulle caratteristiche dell’offerta, sui limiti geografici di copertura delle varie soluzioni di rete, sulle differenze di servizi disponibili e di performance in funzione dell’infrastruttura utilizzata per offrire il collegamento in fibra“.

Anche la società milanese si è di fatto allineata al comportamento dei concorrenti non fornendo i dettagli sugli aspetti tecnici delle offerte di connettività proposte agli utenti finali.

In conseguenza di tale condotta omissiva e ingannevole, il consumatore, a fronte dell’uso del termine onnicomprensivo “fibra”, non è stato messo nelle condizioni di individuare gli elementi che caratterizzano, in concreto, l’offerta“, osserva AGCM. “A ciò si aggiunga che i claim presenti nelle campagne pubblicitarie sulla fibra di Fastweb non contenevano chiari riferimenti alla circostanza che le massime velocità di connessione fossero ottenibili solo in virtù dell’attivazione di un’opzione aggiuntiva in promozione gratuita per un periodo limitato e, poi, a pagamento. L’assenza di un’informazione chiara su tali profili impedisce al consumatore, pertanto, di prendere una decisione consapevole sull’acquisto dell’offerta in fibra“.

Per porre fine a pratiche commerciali come quelle oggetto dei recenti provvedimenti dell’Antitrust, AGCOM sta lavorando su un nuovo regolamento che ha come obiettivo quello di imporre l’utilizzo di “bollini” in grado di esplicitare immediatamente la tipologia di connettività che sarà attivabile dal cliente (ne abbiamo parlato nell’articolo Copertura fibra e ADSL: i bollini AGCOM indicheranno tecnologia usata e velocità della connessione).

Il termine “fibra” potrà essere utilizzato a livello commerciale soltanto per descrivere le offerte FTTH e FTTB: cioè quando il cavo in fibra arriva fino al modem router dell’utente o almeno fino alle fondamenta dell’edificio (limite del palazzo o fino allo scantinato o ai garage per una o più unità immobiliari).

Come prescritto nelle norme dello “Sblocca-Italia” e del D.Lgs. 33/2016, è stata anche predisposta una targhetta identificativa che consente di individuare a colpo d’occhio gli edifici all’interno dei quali è possibile utilizzare un collegamento dati in fibra ottica: Copertura fibra, tra bollini e corretto utilizzo del termine.

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